Contratto a termine: periodo di prova e proroga, cosa è consentito

Roberto Camera risponde alle domande degli utenti

Contratto a termine: periodo di prova e proroga, cosa è consentito

Abbiamo intenzione di prorogare un contratto a termine di altri 18 mesi. Possiamo recuperare il periodo di prova non effettuato in quanto lo abbiamo dovuto ridurre in base alla durata iniziale del contratto (6 mesi)?

Nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova deve essere sempre commisurato alla durata del contratto iniziale.
Può accadere che, in presenza di un contratto breve, la prova venga ridotta rispetto a quanto astrattamente previsto dal contratto collettivo. Da qui nasce il dubbio se, in occasione di una proroga significativa, sia possibile “recuperare” la parte di prova non svolta in precedenza.

Inquadramento della questione

Non è possibile prevedere nella proroga di un contratto a tempo determinato un ulteriore periodo di prova.
All’avvio del rapporto di lavoro il periodo di prova è stato correttamente proporzionato alla durata del contratto a termine inizialmente previsto, pari a sei mesi.

La proroga del contratto costituisce, di per sé, una conferma del superamento del periodo di prova. Di conseguenza, non può essere prevista una sua reiterazione durante la prosecuzione del rapporto di lavoro per i successivi 18 mesi.

Effetti della proroga sul periodo di prova

La proroga del contratto a termine non determina l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, ma rappresenta la continuazione del medesimo rapporto alle stesse condizioni.
Proprio per questo motivo, il periodo di prova si considera definitivamente esaurito al termine della fase iniziale, anche se la sua durata è stata ridotta in funzione della brevità del contratto originario.

Inserire un nuovo periodo di prova in sede di proroga esporrebbe l’azienda al rischio di nullità della clausola e di possibili contestazioni da parte del lavoratore.

Indicazioni operative per l’azienda

In caso di proroga di un contratto a tempo determinato, l’azienda deve quindi tenere presente che:

  • il periodo di prova va definito solo all’inizio del rapporto;
  • la sua durata deve essere proporzionata al contratto originario;
  • la proroga equivale a superamento della prova;
  • non è ammesso inserire una nuova prova, nemmeno se quella iniziale è stata ridotta.

Questa interpretazione è coerente con la funzione stessa del periodo di prova, che serve a verificare la reciproca convenienza del rapporto nella sua fase iniziale, e non può essere utilizzata come strumento di valutazione continuativa.

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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