Dimissioni per fatti concludenti nel periodo di prova: come gestirle
Roberto Camera risponde alle domande degli utenti
Ho un lavoratore che dopo un giorno di lavoro, non si è più presentato in azienda. Essendo nel periodo di prova, posso licenziarlo?
Se l’intenzione del ragazzo fosse quella di non presentarsi più, attiverei la procedura delle “dimissioni per fatti concludenti”, prevista dall’articolo 26, comma 7-bis, del Decreto Legislativo n. 151/2015.
Questa disposizione consente al datore di lavoro di considerare dimissionario il lavoratore che, con il proprio comportamento, manifesta chiaramente la volontà di interrompere il rapporto di lavoro.
In pratica, la mancata presentazione al lavoro senza giustificazione e senza alcuna comunicazione può essere interpretata come una rinuncia implicita al rapporto.
Tale procedura è stata introdotta per gestire proprio i casi in cui il lavoratore, invece di formalizzare le dimissioni, abbandona il posto di lavoro senza preavviso né comunicazioni, creando un vuoto formale e operativo.
Recesso durante il periodo di prova
Il recesso nel periodo di prova è disciplinato dall’articolo 2096 del Codice Civile, secondo cui ciascuna delle parti può interrompere liberamente il rapporto, senza obbligo di preavviso, purché sia stata effettivamente consentita la “sperimentazione” delle capacità professionali del lavoratore.
Se, come nel caso descritto, il dipendente ha lavorato solo un giorno, non si può dire che la prova si sia realmente svolta.
Un recesso datoriale in questa fase potrebbe quindi essere contestabile, in quanto privo di una concreta valutazione della prestazione lavorativa.
Per questa ragione, la via più corretta e prudente rimane quella delle dimissioni per fatti concludenti, che cristallizza la volontà del lavoratore di interrompere il rapporto senza attribuire al datore di lavoro un recesso unilaterale.
Come procedere operativamente
Qualora l’azienda abbia comunque evidenza della volontà del lavoratore di non rientrare, è consigliabile:
- contattarlo (telefonicamente, via e-mail o tramite PEC) per accertare la sua intenzione;
- richiedere una comunicazione scritta (anche informale, via e-mail) in cui dichiari di volersi dimettere;
- in assenza di riscontro, redigere un verbale interno o una nota di servizio che attesti le giornate di assenza e le iniziative di contatto effettuate.
Questa documentazione sarà utile in caso di controlli o di eventuali contestazioni future.
Dimissioni telematiche e periodo di prova
Ricordo che, ai sensi del D.Lgs. 151/2015, l’obbligo di effettuare le dimissioni telematiche tramite il portale del Ministero del Lavoro non si applica ai lavoratori in prova, poiché in questa fase il recesso o le dimissioni avvengono nell’ambito di un rapporto ancora “sperimentale”.
Pertanto, una semplice dichiarazione scritta o l’attivazione della procedura di dimissioni per fatti concludenti sono sufficienti a chiudere correttamente il rapporto.
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2 Commenti
Paola Quarello
Novembre 07, 14:16Ma se non erro, per formalizzare le dimissioni per fatti concludenti, si può procedere solamente dopo 15 giorni (di calendario?) di assenza ininterrotta e non giustificata. Solo dopo questo periodo il datore di lavoro può avviare una procedura per dichiarare la risoluzione del contratto, a meno che il CCNL non preveda un termine diverso e più lungo. E’ corretto?
Roberto Camera
Novembre 13, 09:40Certo, la procedura prevista dall’articolo 26, comma 7-bis, del D.L.vo n. 151/2015, prevede una durata minima di assenza ingiustificata di 15 giorni. L’attesa consente al datore di lavoro di verificare il disinteresse del lavoratore dalla prestazione lavorativa.