Contratto a termine per motivi sostitutivi: regole, causale e durata
Roberto Camera risponde alle domande degli utenti
Che regole deve rispettare il contratto a termine stipulato per motivi sostitutivi?
Il contratto a tempo determinato per motivi sostitutivi rappresenta una delle principali ipotesi di legittima apposizione del termine al rapporto di lavoro. La sua corretta impostazione è essenziale per evitare il rischio di conversione a tempo indeterminato, soprattutto alla luce del quadro normativo delineato dal Decreto Legislativo n. 81/2015 e dei chiarimenti forniti dalla prassi amministrativa.
Ciò che prevede la normativa
Il contratto a tempo determinato per motivi sostitutivi deve rispettare le regole contenute nel Decreto Legislativo n. 81/2015, in particolare gli articoli dal 19 al 29.
Il motivo sostitutivo rientra tra le causali legittimanti l’apposizione del termine al contratto di lavoro.
La causale per sostituzione è considerata legittima anche senza l’indicazione nominativa del lavoratore sostituito, purché nel contratto siano indicati elementi oggettivi idonei a rendere verificabile la sostituzione, come chiarito dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 17/2018.
Tali elementi devono consentire di ricondurre il contratto a una specifica esigenza sostitutiva, collegata a un’assenza temporanea o a una posizione lavorativa individuabile all’interno dell’organizzazione aziendale.
Per quanto concerne la durata del rapporto, trovano applicazione i limiti previsti dall’articolo 19, comma 2, del Decreto Legislativo n. 81/2015. In particolare, non è consentito superare il limite massimo di 24 mesi, salvo che la contrattazione collettiva applicata preveda una diversa disciplina.
Orientamenti ministeriali e giurisprudenziali
La circolare n. 17/2018 del Ministero del Lavoro ha precisato che:
- non è necessario indicare il nome del lavoratore sostituito;
- è invece indispensabile descrivere in modo puntuale e verificabile la ragione sostitutiva;
- la causale deve consentire eventuali controlli ispettivi sulla effettiva sussistenza dell’esigenza di sostituzione.
La giurisprudenza ha più volte ribadito che una causale generica o meramente riproduttiva della norma non è idonea a giustificare il termine.
Profili applicativi e adempimenti operativi
Dal punto di vista operativo, le aziende dovrebbero:
- indicare nel contratto la ragione concreta della sostituzione;
- specificare il contesto organizzativo o la posizione interessata;
- verificare il rispetto del limite massimo di durata del rapporto;
- controllare eventuali deroghe previste dal CCNL applicato.
I lavoratori, invece, possono verificare la legittimità del contratto accertando:
- la presenza di una causale chiara e verificabile;
- la coerenza tra la durata del rapporto e i limiti di legge;
- l’effettiva riconducibilità del contratto a un’esigenza sostitutiva reale.
Il contratto a termine per motivi sostitutivi è legittimo solo se rispetta le regole del Decreto Legislativo n. 81/2015, presenta una causale concreta e verificabile e si colloca entro i limiti massimi di durata previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Un’impostazione formale corretta è decisiva per la tenuta del rapporto.
Autore
Rispondi
Solo registrati possono commentare.



Posizioni aperte nel settore trasporti per Milano Cortina 2026
Tirocini di inclusione sociale GOL Campania – Avviso Alto Calore Servizi
Assunzioni Olimpiadi 2026: cercasi addetti all’assistenza clienti
Generazione Vincente torna alla Fiera Progress 2025 di Lanciano

0 Commenti
Non ci sono Commenti!
Si il primo a commentare commenta questo articolo!