Congedo per cure per invalidità civile: come funziona

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Congedo per cure per invalidità civile: come funziona

Ad un nostro dipendente è stata riconosciuta l’invalidità civile. Il lavoratore ha richiesto il congedo della legge 119; di cosa si tratta?

Il nostro ordinamento prevede specifiche tutele per i lavoratori ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa significativa. Tra queste rientra il congedo per cure, disciplinato dal decreto legislativo n. 119/2011, che consente ai lavoratori invalidi di assentarsi dal lavoro per sottoporsi a trattamenti sanitari connessi alla patologia che ha determinato l’invalidità.

Si tratta di una misura distinta sia dalle assenze per malattia sia dai permessi previsti dalla legge n. 104/1992, in quanto finalizzata specificamente allo svolgimento di cure legate alla condizione invalidante.

Il beneficio è riconosciuto ai lavoratori cui sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% e consente di richiedere un periodo di assenza dal lavoro entro determinati limiti temporali e con specifiche modalità documentali.

Il chiarimento normativo

Stiamo parlando del congedo previsto per cure da parte dei lavoratori invalidi o mutilati, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%. Si tratta di massimo 30 giorni che possono essere richiesti al datore di lavoro previa esibizione di un certificato emesso dal medico di famiglia o da un medico dell’AUSL, ove risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta (articolo 7, del decreto legislativo n. 119/2011).

Secondo la norma si tratta di un congedo retribuito: “il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia.”.

Una volta rientrato dal congedo, il lavoratore dovrà documentare l’avvenuta sottoposizione alle cure (tale attestazione potrà essere anche cumulativa).

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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