Congedo parentale a ore: quando è possibile e se si può usare a frazioni di ora
Roberto Camera risponde alle domande degli utenti
È possibile fruire del congedo parentale a frazioni d’ora?
Il congedo parentale rappresenta uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per consentire ai genitori lavoratori di conciliare attività lavorativa e cura dei figli.
La normativa di riferimento è contenuta nel decreto legislativo n. 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità), che disciplina modalità, limiti e criteri di utilizzo del congedo. Nel tempo il legislatore è intervenuto più volte per ampliare le modalità di fruizione, introducendo anche la possibilità di utilizzare il congedo su base oraria.
Tale possibilità è stata progressivamente regolata sia dalla contrattazione collettiva sia da interventi legislativi successivi, con l’obiettivo di rendere lo strumento più flessibile per lavoratori e datori di lavoro.
Inquadramento della disciplina
Secondo quanto previsto dall’art. 1-bis, dell’articolo 32, del decreto legislativo n. 151/2001 (come introdotto dall’art. 1, comma 339, della Legge n. 228/2012), è la contrattazione collettiva che stabilisce le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
In assenza di una specifica disposizione prevista nella contrattazione collettiva (anche di natura aziendale), il decreto legislativo n. 80/2015 ha introdotto un criterio generale di fruizione del congedo in modalità oraria. In particolare, secondo questo criterio, i lavoratori possono fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale (v. circolare INPS n. 152/2015).
Riepilogando: in caso di contratto collettivo che disciplina la materia, la fruizione oraria deve rispettare quanto indicato nel medesimo contratto. In caso di mancata indicazione della contrattazione collettiva, ritengo che l’applicazione del congedo in modalità oraria possa avvenire solo ad ore intere, secondo quanto indicato dall’art. 1-ter, dell’articolo 32, del decreto legislativo n. 151/2001.
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