Compenso del presidente del collegio di conciliazione ed arbitrato
Roberto Camera risponde alle domande degli utenti
Come si calcola il compenso del presidente di un collegio di conciliazione ed arbitrato?
Il collegio di conciliazione ed arbitrato, previsto dall’articolo 7, comma 6, della Legge n. 300/1970 (cd. Statuto dei lavoratori), serve a risolvere un contenzioso legato alla legittimità di un provvedimento disciplinare emanato da un datore di lavoro nei confronti di un lavoratore che si è reso colpevole, secondo le indagini effettuate dall’azienda, di aver violato una delle regole previste dalla contrattazione collettiva ovvero dalla regolamentazione aziendale.
Gli onorari degli arbitri di parte e del terzo membro nominato, in qualità di presidente, dal Direttore dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, sono stabiliti all’interno del Lodo, emesso dal collegio stesso, e sono ripartiti tra le parti (datore di lavoro e lavoratore) sempre secondo le indicazioni fornite all’interno del documento finale.
Se il Lodo non ha statuito in ordine alla ripartizione del compenso, avendo l’arbitrato irrituale origine da un mandato oneroso collettivo, il datore di lavoro ed il lavoratore sono obbligati in solido (vedasi Cassazione, ordinanza n. 12525 del 4 maggio 2025).
Il collegio di conciliazione ed arbitrato nelle sanzioni disciplinari
Il tema riguarda il collegio di conciliazione ed arbitrato in materia disciplinare, istituto previsto nell’ambito dello Statuto dei lavoratori per la definizione delle controversie relative alla legittimità delle sanzioni disciplinari. In tale contesto, il lodo assume rilievo non solo ai fini della decisione sulla controversia, ma anche per la regolazione delle spese del procedimento e degli onorari dei componenti del collegio.
La natura dell’arbitrato irrituale
La questione del compenso si collega alla natura dell’arbitrato irrituale, nel quale l’attività degli arbitri trova fondamento in un incarico conferito dalle parti. Da tale impostazione deriva che, in assenza di una diversa determinazione contenuta nel lodo, il rapporto economico con gli arbitri non può essere ricondotto automaticamente alla sola parte che ha proceduto alla nomina del singolo arbitro. Il collegio opera infatti come organo unitario chiamato a definire la controversia.
Il mandato oneroso collettivo
Il principio richiamato dalla giurisprudenza valorizza la configurazione del mandato come mandato oneroso collettivo. In questa prospettiva, se il lodo non disciplina la ripartizione degli onorari, l’obbligazione può assumere carattere solidale tra datore di lavoro e lavoratore. La solidarietà passiva comporta che il creditore possa richiedere il pagamento dell’intero importo a uno dei coobbligati, ferma restando la successiva regolazione dei rapporti interni tra le parti.
Il ruolo centrale del lodo arbitrale
Resta centrale, quindi, il contenuto del lodo arbitrale: quando esso stabilisce espressamente onorari e criteri di ripartizione, tali indicazioni rappresentano il riferimento principale per la distribuzione del costo tra le parti. Quando invece il lodo tace sul punto, assume rilievo il quadro civilistico e processuale richiamato dalla giurisprudenza in materia di compenso degli arbitri e obbligazione solidale.
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