Appalto e intermediazione illecita

L'Editoriale di Eufranio Massi

Appalto e intermediazione illecita

L’art. 29 del D.L.vo n. 276/2003 indica tre elementi dai quali si può desumere la genuinità di un contratto di appalto:

a. L’organizzazione dei mezzi da parte dell’appaltatore necessari per eseguire l’opera o il servizio;

b. L’esercizio da parte dello stesso del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto;

c. Il c.d. “rischio di impresa”.

La progressiva utilizzazione di mezzi informatici sempre più sofisticati e l’utilizzo, sempre più sovente, nei più svariati settori, da parte del committente, di società cooperative di dubbia qualità con personale di varia estrazione che sempre più appare il punto debole, in quanto sottoposto a vessazioni e a forme di sfruttamento diretto ed indiretto, hanno portato gli organi di vigilanza e la Magistratura ad interessarsi di un fenomeno che sta assumendo dimensioni sempre più grandi. Intermediazione illecita di manodopera, caporalato in forme più o meno attenuate, sono quotidianamente sulle pagine dei giornali: è un segnale questo, della vera precarizzazione del mercato del lavoro ove i datori di lavoro non ricorrono a tipologie contrattuali “legali” previste dal nostro ordinamento (si pensi, ad esempio, alla somministrazione a termine ma anche a tempo indeterminato con tutte le garanzie in materia di diritti, di tutele contrattuali e contributive), ma preferiscono, in una logica di profitto legato all’abbattimento dei costi derivanti dal lavoro, ricorrere a strumenti sui quali sempre più si stanno accentrando i controlli della sfera pubblica.

Questa breve premessa si è resa necessaria per inquadrare come l’esistenza dei tre elementi sopra citati che qualificano il contratto di appalto come genuino e, quindi legittimo, siano oggetto di esame e valutazione da parte degli organi inquirenti e di quelli giudicanti.

Una recente sentenza della Corte di Appello di Venezia del 30 marzo 2023 si è trovata ad esaminare il secondo elemento individuato dall’art. 29, quello del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati nell’appalto endo-aziendale da parte di una cooperativa di logistica  (smistamento merci e pulizie) operante nel magazzino di una società commerciale: la cooperativa aveva un proprio incaricato che, sulla carta, aveva il compito di organizzare e dirigere il personale ma ciò, nella sostanza, era un fattore pressochè ininfluente e residuale. Attraverso un sofisticato sistema di software dell’impresa committente dallo stesso interamente gestito, i dipendenti della cooperativa, identificati attraverso un sistema di riconoscimento vocale associato con “bar code”, ricevevano continuamente ordini e venivano stabiliti i ritmi di lavoro durante tutta la prestazione anche per decine o centinaia di volte al giorno.

E’ questo, di conseguenza, un fittizio contratto di appalto (ho citato prima l’art. 29 del D.L.vo n. 276/23 ma non occorre dimenticare di leggerlo, in combinato disposto, con l’art 1655 c.c.) che nasconde una interposizione illecita di manodopera che si concretizza, nella sostanza, allorquando lo pseudo appaltatore mette a disposizione dello pseudo committente unicamente le prestazioni lavorative del proprio personale nei cui confronti quest’ultimo esercita un potere organizzativo e di controllo con le caratteristiche tipiche del potere datoriale. Si tratta, quindi, di una semplice fornitura di personale proveniente da soggetto non autorizzato (lo sono, soltanto, le Agenzie di lavoro), “nascosta” sotto un contratto di appalto ove, ripeto, il potere organizzativo con la presenza di incaricati sul posto di lavoro, appare un mero “scudo cartaceo”.

Ma, quali sono le conseguenze di tutto ciò?

Nei casi più semplici si è di fronte ad una interposizione illecita o ad una somministrazione fraudolenta punita dall’art. 38-bis del D.L.vo n. 81/2015, in quelli più gravi (intermediazione illecita con sfruttamento del lavoro) si può sconfinare nel reato di caporalato (art. 63bis c.p.) con rilevanti aspetti di natura sanzionatoria.

Di recente, ma per un fatto leggermente diverso, il Tribunale di Roma ha riconosciuto, invece, la genuinità di un contratto di appalto ove l’organizzazione ed il potere direttivo, postulato dall’art. 29, erano stati esercitati attraverso una chat su Whats App che era gestita direttamente dall’appaltatore, senza la presenza di un incaricato sul posto di lavoro: con tale strumento venivano assegnati sia i turni che i permessi ed erano trattate tutte le altre questioni afferenti le prestazioni.

Se una lezione si può trarre da quanto appena sommariamente descritto è che nei c.d. “appalti labour intensive” con un forte impiego di personale, l’evoluzione tecnologica concretizzatasi in strumentazioni sempre più efficaci, tende a rendere superata la figura dell’incaricato che, in nome e per conto dell’appaltatore, organizza e da disposizioni a tutto il personale interessato. Di conseguenza, nuovi oneri finalizzati a rendere più efficaci i controlli, si palesano per gli ispettori del lavoro e per gli altri organi addetti alla vigilanza, in quanto le direttive potranno sempre più essere conosciute attraverso programmi di software: la cosa importante, ai fini della genuinità dell’appalto è che gli stessi provengano sempre e comunque dalla sfera dell’appaltatore e non del committente. Ovviamente, per la genuinità del contratto di appalto, non è sufficiente il solo requisito del potere organizzativo e direttivo esercitato dall’appaltatore, ma occorrono anche che siano compresenti l’organizzazione dei mezzi necessari per l’esecuzione del contratto ed il rischio d’impresa che non ricorre nel caso in cui la manodopera sia stata illecitamente fornita.

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Eufranio Massi
Eufranio Massi 345 posts

E' stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.

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