Ammonimento orario di lavoro: come richiamare un dipendente
Roberto Camera risponde alle domande degli utenti
Ammonimento per il mancato rispetto dell’orario di lavoro: è possibile inviare una comunicazione formale al dipendente?
Sì, è possibile. Il datore di lavoro può inviare una comunicazione formale al lavoratore che non rispetta gli orari di lavoro, richiamandolo al corretto adempimento dei propri doveri contrattuali. Si tratta di un ammonimento, che ha la funzione di richiamare l’attenzione del dipendente sull’obbligo di osservare l’orario di lavoro, senza però costituire una contestazione disciplinare vera e propria.
Tuttavia, è opportuno chiarire che una simile comunicazione, se redatta in forma generica o priva degli estremi essenziali (fatti, date, orari), rischia di essere interpretata più come un atto di tolleranza che come un vero provvedimento di contestazione. In altre parole, le violazioni segnalate nella lettera non potranno essere oggetto di sanzione disciplinare successiva, proprio perché non trattate come infrazioni disciplinari fin dall’inizio.
Attenzione alla decorrenza dei termini: la rilevanza della reiterazione
Nel caso in cui il lavoratore, dopo il richiamo scritto, continui a non rispettare l’orario di lavoro, il datore potrà allora procedere con una vera e propria contestazione disciplinare, purché riferita a comportamenti successivi alla comunicazione inviata. Le mancanze precedenti, invece, si considerano “superate” o “tollerate”, e dunque non più sanzionabili.
Questo principio si fonda sull’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970), che prevede l’obbligo di tempestività nella contestazione dell’addebito disciplinare e tutela il lavoratore da sanzioni “ritardate” o cumulative che non siano state formalmente contestate nei tempi previsti.
Se l’obiettivo è prevenire ulteriori infrazioni, una comunicazione scritta di richiamo formale può essere utile. Ma se si ritiene che le condotte siano già gravi e sanzionabili, è preferibile procedere fin da subito con una contestazione disciplinare ai sensi dell’art. 7 L. 300/1970, specificando in modo dettagliato i fatti, le date e l’impatto sull’organizzazione del lavoro.
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