Agevolazioni per l’assunzione di donne vittime di violenza: requisiti

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Agevolazioni per l’assunzione di donne vittime di violenza: requisiti

C’è una agevolazione in caso di assunzione di una lavoratrice che è seguita da un centro antiviolenza?

La ditta può fruire dell’agevolazione prevista in caso di assunzione di donne disoccupate vittime di violenza solo qualora sia percipiente del cd. Reddito di libertà (previsto dall’art. 105-bis del decreto-legge n. 34/2020). Quindi, in generale, l’assunzione con l’agevolazione è prevista solo qualora la donna sia:

  • disoccupata
  • senza figli o con figli minori
  • percettrice del Reddito di libertà

Inquadramento normativo e operativo

L’agevolazione contributiva in esame è collegata alla misura denominata Reddito di libertà, istituita dall’art. 105-bis del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, e successivamente disciplinata da provvedimenti attuativi.

Il Reddito di libertà è una misura di sostegno economico rivolta alle donne vittime di violenza, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti e dai servizi sociali, finalizzata a favorire percorsi di autonomia e di reinserimento sociale e lavorativo.

L’accesso alle agevolazioni in caso di assunzione non è collegato, in via generale, alla sola presa in carico da parte di un centro antiviolenza, ma è espressamente subordinato alla titolarità del Reddito di libertà.
Pertanto, la condizione di vittima di violenza, pur necessaria, non è di per sé sufficiente ai fini della fruizione dell’incentivo.

Profili applicativi

Sotto il profilo operativo, l’agevolazione può essere riconosciuta esclusivamente nei casi in cui, al momento dell’assunzione, risultino soddisfatti i requisiti previsti dalla disciplina di riferimento.

In particolare:

  • la lavoratrice deve trovarsi in stato di disoccupazione;
  • deve essere percettrice del Reddito di libertà, secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla normativa vigente;
  • la presenza di figli minori o l’assenza di figli rileva ai fini dell’accesso alla misura, secondo quanto previsto dalla disciplina istitutiva;
  • l’assunzione deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni generali previste per la fruizione degli incentivi contributivi.

In assenza del Reddito di libertà, l’assunzione della lavoratrice, pur pienamente legittima, non consente l’accesso alla specifica agevolazione prevista per questa categoria.

L’agevolazione contributiva in caso di assunzione di donne vittime di violenza è strettamente collegata alla percezione del Reddito di libertà.
La sola presa in carico da parte di un centro antiviolenza non è sufficiente ai fini dell’incentivo, che può essere riconosciuto esclusivamente nel rispetto dei requisiti soggettivi e delle condizioni previste dalla normativa di riferimento.

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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