Licenziamento nel primo anno del bambino: divieti ed eccezioni
Roberto Camera risponde alle domande degli utenti
È vero che non è mai possibile licenziare una lavoratrice nel primo anno di vita del bambino?
La legge n. 151/2001 protegge le lavoratrici in un momento delicato della vita familiare.
La disciplina è contenuta nell’articolo 54 del Decreto Legislativo n. 151/2001. La norma stabilisce che la lavoratrice non può essere licenziata dall’inizio della gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino/a.
Il licenziamento è comunque possibile per uno dei seguenti casi:
- colpa grave della lavoratrice, tale da costituire giusta causa;
- cessazione dell’attività dell’azienda cui la lavoratrice è addetta;
- ultimazione della prestazione per la quale era stata assunta oppure scadenza del contratto a termine;
- esito negativo del periodo di prova.
Al di fuori di queste ipotesi, il licenziamento intimato durante il periodo “protetto” è nullo.
In caso di fruizione del congedo di paternità (alternativo alla madre e/o obbligatorio), il divieto di licenziamento si estende anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino/a.
Il divieto e i casi di licenziamento ammessi
La tutela dell’articolo 54 del D.Lgs. 151/2001 decorre dall’inizio della gravidanza e prosegue fino al compimento di un anno di età del bambino. La norma prevede alcune eccezioni specifiche; nei casi di violazione del divieto, il licenziamento è nullo.
La tutela del padre lavoratore
Il divieto si applica anche al padre che fruisce del congedo di paternità obbligatorio o alternativo. In entrambi i casi, la protezione opera per la durata del congedo e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.
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