Licenziamento nel primo anno del bambino: divieti ed eccezioni

Roberto Camera risponde alle domande degli utenti

Licenziamento nel primo anno del bambino: divieti ed eccezioni

È vero che non è mai possibile licenziare una lavoratrice nel primo anno di vita del bambino?

La legge n. 151/2001 protegge le lavoratrici in un momento delicato della vita familiare.

La disciplina è contenuta nell’articolo 54 del Decreto Legislativo n. 151/2001. La norma stabilisce che la lavoratrice non può essere licenziata dall’inizio della gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino/a.

Il licenziamento è comunque possibile per uno dei seguenti casi:

  1. colpa grave della lavoratrice, tale da costituire giusta causa;
  2. cessazione dell’attività dell’azienda cui la lavoratrice è addetta;
  3. ultimazione della prestazione per la quale era stata assunta oppure scadenza del contratto a termine;
  4. esito negativo del periodo di prova.

Al di fuori di queste ipotesi, il licenziamento intimato durante il periodo “protetto” è nullo.

In caso di fruizione del congedo di paternità (alternativo alla madre e/o obbligatorio), il divieto di licenziamento si estende anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino/a.

Il divieto e i casi di licenziamento ammessi

La tutela dell’articolo 54 del D.Lgs. 151/2001 decorre dall’inizio della gravidanza e prosegue fino al compimento di un anno di età del bambino. La norma prevede alcune eccezioni specifiche; nei casi di violazione del divieto, il licenziamento è nullo.

La tutela del padre lavoratore

Il divieto si applica anche al padre che fruisce del congedo di paternità obbligatorio o alternativo. In entrambi i casi, la protezione opera per la durata del congedo e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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