Calcolo delle ore di congedo parentale senza CCNL: regole per full-time e part-time
Roberto Camera risponde alle domande degli utenti
Quante ore di congedo parentale spettano senza disciplina del CCNL?
Sì, il congedo parentale può essere fruito anche su base oraria, oltre che a giornate intere.
Il criterio di calcolo delle ore
Se il CCNL applicato al rapporto di lavoro disciplina la fruizione oraria, si seguono le modalità previste dal contratto. In assenza di una specifica disciplina collettiva, vale la regola generale prevista dall’articolo 32 del Decreto Legislativo n. 151/2001, che consente la fruizione oraria in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga precedente. Quindi, nel caso di lavoratore full-time (40 ore settimanali, 8 ore al giorno), si potranno richiedere 4 ore di congedo parentale nella giornata.
La presentazione della richiesta
La richiesta va presentata al datore di lavoro, rispettando il preavviso previsto per la fruizione oraria, e all’INPS.
Come si calcolano le ore di congedo parentale senza un’apposita disciplina collettiva?
L’articolo 32 del Decreto Legislativo n. 151/2001 riconosce la possibilità di fruire del congedo parentale su base oraria. La contrattazione collettiva può stabilire il monte ore corrispondente a una giornata di congedo e le relative modalità di utilizzo.
Quando il CCNL, anche aziendale, non disciplina la fruizione oraria, si applica il criterio generale previsto dalla legge. In questo caso, il congedo può essere fruito per un numero di ore pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente l’inizio del congedo.
Ne deriva che, per un lavoratore con un orario medio giornaliero di otto ore, la fruizione oraria corrisponde a quattro ore nella giornata. Il criterio non coincide necessariamente con l’orario giornaliero ordinario applicato dall’azienda, poiché il calcolo deve essere effettuato sull’orario medio del periodo di paga di riferimento.
Nel caso di un rapporto di lavoro a tempo parziale, l’orario medio giornaliero deve essere riproporzionato in base alla percentuale di part-time. Lo stesso criterio si applica al monte ore utile per determinare l’equivalenza tra le ore fruite e una giornata di congedo.
Quando le ore complessivamente fruite raggiungono il monte ore equivalente a una giornata lavorativa, tale quantitativo viene considerato come una giornata di congedo parentale ai fini del relativo computo.
La fruizione oraria è inoltre collegata a uno specifico termine di preavviso nei confronti del datore di lavoro. Per il congedo parentale a ore, la normativa prevede un preavviso non inferiore a due giorni, salvo i casi di oggettiva impossibilità e le diverse modalità eventualmente stabilite dalla contrattazione collettiva.
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