Rifiuto del trasferimento oltre 50 km: quando spetta la NASpI

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Rifiuto del trasferimento oltre 50 km: quando spetta la NASpI

In caso di risoluzione consensuale conseguente al rifiuto del lavoratore di essere trasferito oltre 50 km dalla propria abitazione, si acquisisce il diritto alla disoccupazione?

La risoluzione consensuale, riportata in un verbale di conciliazione in cd. “sede protetta”, a fronte di un diniego del lavoratore al trasferimento oltre 50 km dalla residenza o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico, fa riconoscere a quest’ultimo il diritto all’indennità di disoccupazione (NASpI).

Ciò in quanto il comportamento del lavoratore di risolvere il rapporto di lavoro è stato indotto dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro.

È possibile verificare tale interpretazione dell’INPS nelle circolari: 163/2003108/2006 – 142/2012 – 44/2013 – 369/2018.

Risoluzione consensuale e perdita involontaria dell’occupazione

La disciplina generale della NASpI è contenuta nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La prestazione tutela i lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente l’occupazione e, in via generale, esclude le cessazioni derivanti da dimissioni o risoluzione consensuale.

Sono tuttavia previste specifiche eccezioni, tra le quali rientrano la risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966 e quella collegata al rifiuto del trasferimento presso un’altra sede aziendale situata oltre i limiti territoriali indicati dall’INPS.

I limiti dei 50 chilometri e degli 80 minuti

In particolare, la cessazione per risoluzione consensuale conseguente al rifiuto del trasferimento non impedisce il riconoscimento della prestazione quando la nuova sede dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore oppure risulta mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.

La prassi previdenziale riconduce tale fattispecie alle rilevanti variazioni delle condizioni di lavoro determinate dal trasferimento.

Gli ulteriori requisiti per il riconoscimento della NASpI

Il riconoscimento della NASpI resta subordinato alla presenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa, compreso quello di almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti.

La circolare INPS n. 98/2025 ha inoltre confermato che la risoluzione consensuale determinata dal rifiuto del trasferimento oltre le soglie indicate non rientra tra le cessazioni volontarie alle quali si applica il requisito contributivo specifico introdotto dall’articolo 3, comma 1, lettera c-bis, del decreto legislativo n. 22/2015.

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Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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