Apprendistato in azienda senza dipendenti: limiti e tutor
Roberto Camera risponde alle domande degli utenti
Una azienda che applica il CCNL Commercio e che non ha dipendenti intende assumere un apprendista. È possibile? Inoltre, l’unica persona di riferimento dell’azienda, è una persona terza con partita iva, potrebbe essere questa persona il tutor?
È possibile assumere fino a tre apprendisti (articolo 42, comma 7, del decreto legislativo n. 81/2015) anche nelle aziende che non hanno dipendenti. È comunque importante che venga nominato un tutor o un referente aziendale che segua gli apprendisti nella loro formazione.
Il CCNL Terziario Confcommercio stabilisce che l’attuazione del programma formativo può essere seguita da un referente per l’apprendistato, interno o esterno all’azienda. Dalla lettura dell’art. 55 del CCNL, la previsione di nominare un soggetto esterno appare subordinata alla presenza di una struttura esterna che eroga la formazione. L’alternativa è che sia il titolare dell’azienda ad assumere direttamente il ruolo di tutor.
Sempre in materia di formazione, è il caso di evidenziare quanto previsto dall’art. 66 del CCNL: “Qualora l’attività formativa venga svolta esclusivamente all’interno dell’azienda, l’azienda dovrà essere in condizione di erogare formazione ed avere risorse umane idonee a trasferire conoscenze e competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in idonei ambienti, come indicato nel piano formativo.”. Ciò rafforza il fatto che, nel caso prospettato, la formazione debba essere erogata da una struttura esterna che potrà, altresì, nominare il referente esterno che seguirà l’apprendista.
Il limite numerico per l’assunzione di apprendisti
La disciplina generale dell’apprendistato stabilisce specifici limiti quantitativi in relazione al numero di lavoratori qualificati o specializzati in forza presso il datore di lavoro. In particolare, l’articolo 42, comma 7, del decreto legislativo n. 81/2015 consente al datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, oppure che ne abbia in numero inferiore a tre, di assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
La funzione formativa del tutor o referente aziendale
Il contratto di apprendistato conserva una componente formativa essenziale, che affianca lo svolgimento della prestazione lavorativa. Per questo motivo, la disciplina generale rimette alla contrattazione collettiva la regolazione di diversi profili del rapporto, prevedendo tra i principi applicabili anche la presenza di un tutore o referente aziendale.
Nel CCNL Terziario Confcommercio, il referente per l’apprendistato è la figura chiamata a seguire l’attuazione del programma formativo. La disciplina contrattuale ammette che tale referente possa essere interno o esterno, ma la previsione del referente esterno si collega, nella struttura dell’articolo 55, all’ipotesi in cui l’azienda si avvalga di una struttura esterna per l’erogazione della formazione.
Formazione interna e idoneità organizzativa dell’azienda
Il profilo della formazione assume rilievo anche alla luce dell’articolo 66 del CCNL Terziario Confcommercio. La disposizione prevede che, qualora l’attività formativa sia svolta esclusivamente all’interno dell’azienda, quest’ultima debba essere in condizione di erogare formazione, disporre di risorse umane idonee al trasferimento delle conoscenze e competenze richieste dal piano formativo e assicurare lo svolgimento dell’attività in ambienti adeguati.
In assenza di dipendenti e di una struttura interna adeguata alla formazione, il tema non riguarda soltanto la possibilità di assumere l’apprendista, ma anche la corretta individuazione del soggetto che segue il percorso formativo. La distinzione tra referente interno, titolare dell’impresa e referente esterno assume quindi rilievo nella coerenza complessiva tra piano formativo, modalità di erogazione della formazione e assetto organizzativo aziendale.
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