Pensionato co.co.co.: contributi INPS e Gestione separata

Pensionato co.co.co.: contributi INPS e Gestione separata

Sono da pochi mesi in pensione. Se volessi avviare una collaborazione co.co.co. devo pagare io i contributi?

In qualità di pensionato, qualora volesse avviare una collaborazione coordinata e continuativa, dovrà aprire una posizione presso la Gestione separata INPS (Legge 8 agosto 1995, n. 335).
La domanda di iscrizione alla Gestione separata potrà avvenire con uno dei seguenti canali:

  • web, servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN;
  • contact center multicanale, tramite PIN o senza PIN;
  • intermediari dell’Istituto, attraverso i consueti servizi telematici.
    L’aliquota è, per l’anno 2026, il 24%.
    La contribuzione è a carico 2/3 del committente e 1/3 del collaboratore.
    L’obbligo di versamento compete al committente per l’intero contributo, che viene trattenuto all’atto della corresponsione del compenso.

Cos’è la Gestione separata INPS

La collaborazione coordinata e continuativa rientra tra i rapporti per i quali può assumere rilievo l’iscrizione alla Gestione separata INPS, istituita dall’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335. La Gestione separata rappresenta il fondo previdenziale destinato, tra gli altri, ai lavoratori parasubordinati e ai soggetti che svolgono attività non riconducibili alle gestioni previdenziali ordinarie.

Pensionati e obbligo contributivo

La condizione di pensionato co.co.co non esclude, di per sé, l’obbligo contributivo in presenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Per l’anno 2026, l’INPS ha confermato l’aliquota del 24% per i soggetti già titolari di pensione o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria iscritti alla Gestione separata.

Chi versa i contributi e come avviene il pagamento

Nel rapporto di collaborazione, il meccanismo contributivo si distingue da quello del lavoratore autonomo professionale: l’onere è ripartito tra committente e collaboratore, ma il versamento all’INPS resta unitariamente in capo al committente. La quota a carico del collaboratore viene trattenuta al momento della corresponsione del compenso, secondo la disciplina previdenziale applicabile ai rapporti parasubordinati.

Autore

Roberto Camera
Roberto Camera 715 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

Vedi tutti gli articoli di questo autore →