Cosa prevede per il lavoro il Decreto “1° maggio” varato dal Governo

Cosa prevede per il lavoro il Decreto “1° maggio” varato dal Governo

Il provvedimento varato dal Consiglio dei Ministri

Nella giornata del 28 aprile 2026, il Consiglio dei Ministri ha varato un provvedimento in materia di lavoro che tocca vari aspetti.

Il giorno 14 maggio alle ore 15 Generazione Vincente, con un apposito webinar, tratterà i seguenti argomenti contenuti nel Decreto Legge che, al momento, è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale:

  1. Gli incentivi per le assunzioni di donne svantaggiate;
  2. Gli incentivi per le assunzioni dei giovani;
  3. Gli incentivi per le assunzioni degli over 35;
  4. La trasformazione dei contratti da tempo determinato in tempo indeterminato ed i relativi benefici: ambito di applicazione;
  5. I benefici per le imprese che favoriscono la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
  6. I criteri per la individuazione del salario giusto;
  7. Il riferimento ai contratti leaders intesi come quelli comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale;
  8. La novità, nelle comunicazioni al SIISL del codice alfanumerico per la individuazione del contratto collettivo applicato;
  9. Le modifiche agli obblighi di informazione nei confronti dei lavoratori;
  10. I rinnovi di contratti collettivi e gli obblighi datoriali in caso di ritardo;
  11. Le misure di contrasto al caporalato nel lavoro assegnato tramite piattaforme digitali;
  12. Il rafforzamento delle tutele nei rapporti di lavoro dei riders;
  13. Il TFR destinato al Fondo di tesoreria INPS: novità per il 2026;
  14. La proroga della uscita dei lavoratori attraverso la isopensione.

Il perimetro dell’approfondimento

Fatta questa elencazione mi soffermo, brevemente, su uno degli argomenti principali presenti nel provvedimento, quello degli incentivi per l’occupazione di alcune categorie di lavoratori e sulla trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato per alcune categorie di dipendenti.

Ovviamente, si tratta di una prima ione, chiaramente, espositiva: per gli approfondimenti e le criticità rimando al convegno del 14 maggio p.v.

La materia relativa all’anno 2026 (sempre di natura temporanea e non strutturale) viene regolamentata soltanto dalle disposizioni inserite nel provvedimento con la conseguenza che le previsioni già contenute nell’art. 14 del c.d. “Decreto Mille proroghe” vengono abrogate.

Donne svantaggiate

Sono previsti benefici di natura contributiva per le assunzioni delle donne svantaggiate appartenenti alle categorie da b) a g) dell’art. 2 del Regolamento CE n. 651/2014 per le assunzioni effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2026 con un abbattimento contributivo sulla quota a carico dei datori di lavoro per un massimo di 24 mesi entro il tetto massimo di 650 euro mensili che divengono 800 se l’assunzione viene effettuata in una unità produttiva ubicata in zona ZES. (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Umbria e Marche). La condizione è che si tratti di donne che oltre che ad essere svantaggiate debbono non aver avuto nei 24 mesi antecedenti un lavoro regolarmente retribuito o di 12 mesi.

Il beneficio è altresì riconosciuto per un massimo di 12 mesi se le donne sono comunque svantaggiate nel rispetto di tutte le ipotesi previste dall’art. 2 del Regolamento CE n. 651/2014. Condizione per il beneficio è che l’assunzione generi un incremento occupazionale calcolato in ciascun mese di durata del beneficio rispetto al numero dei lavoratori occupati mediamente nei 12 mesi antecedenti l’assunzione.

Il beneficio non è cumulabile con altri incentivi ma è utilizzabile nella maggiorazione del bonus fiscale previsto dall’art. 4 del decreto legislativo n. 216/2023.

La disposizione non riguarda sia il lavoro domestico che l’apprendistato.

Per la fruizione dello sgravio contributivo occorre essere in regola con la previsione dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 e rispettare quanto previsto dal decreto legislativo n. 150/2015.

Il datore di lavoro non deve aver, inoltre, proceduto, nei 6 mesi antecedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi ex lege n. 223/1991 che abbiano interessato la medesima unità produttiva. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con lo sgravio o di altro dipendente impiegato con la stessa qualifica (non mansione) nella medesima unità produttiva, nei 6 mesi successivi alla instaurazione del rapporto, comporta sia la revoca dell’incentivo che il recupero di quanto già fruito.

La fruizione del beneficio contributivo che non comprende i premi ed i contributi assicurativi INAIL, non si applica, altresì, come ricordato dall’INPS in circostanze analoghe, alla c.d. “contribuzione minore”.

Bonus giovani

Fino al prossimo 31 dicembre, possono essere assunti giovani “under 35” con il riconoscimento, per i datori di lavoro privati di ogni settore, per un periodo massimo di 24 mesi, di uno sgravio contributivo pari al 100% della quota a carico del datore di lavoro, con esclusione di quanto dovuto all’INAIL e della c.d. “contribuzione minore”, con un tetto massimo mensile fissato a 500 euro che diventano 650 per le unità produttive ubicate in area ZES. L’esonero è riconosciuto per un massimo di 12 mesi se il lavoratore, a prescindere dall’età, presenta il requisito di “svantaggiato” (comma 3: dell’art. 3).

Requisiti dei giovani: debbono essere under 35, privi di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o da 12 mesi se appartenenti ad una categoria svantaggiate indicate dalle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) dell’art. 2 del Regolamento CE n. 651/2014.

Anche in questo caso (e rimando a quanto già scritto per le donne svantaggiate) occorre avere un incremento occupazionale da verificare tutti i mesi di vigenza dello sgravio, rispetto all’organico medio dei 12 mesi antecedenti, essere in regola con il comma 1175 dell’art. 1 della, legge n. 296/2006 e con l’art. 31 del decreto legislativo n. 150/2015 e con le disposizioni sui licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei sei mesi antecedenti e nei sei mesi successivi all’assunzione.

L’incentivo non è cumulabile con altri benefici pur essendo compatibile con quello del decreto legislativo fiscale del 2013.

Bonus ZES

Tale beneficio riguarda le imprese che occupano, al momento dell’assunzione fino a 10 dipendenti e sono ubicate, con le loro unità produttive interessate, in area ZES.

Le assunzioni debbono riguardare gli over 35 disoccupati da oltre 24 mesi ed il beneficio è pari al 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro, con un tetto massimo mensile di 650 euro, Esse debbono comportare un incremento occupazionale con modalità di verifica che sono le stesse alle quali ho fatto cenno pocanzi, parlando delle altre agevolazioni. Anche in questo caso i requisiti per l’ottenimento dello sgravio contributivo che non riguarda i premi ed i contributi assicurativi INAIL e la c.d. “contribuzione minore” sono gli stessi già evidenziati in precedenza, unitamente alle norme sui licenziamenti.

Trasformazione di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato.

Sono previsti 12 mesi di sgravio contributivo in caso di trasformazione di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato stipulati entro il 30 aprile 2026, di durata non superiore a 12 mesi. Il beneficio, per un massimo di 24 è di 500 euro al mese, inteso come tetto, da valere sulla contribuzione a carico del datore di lavoro e il giovane, alla data della trasformazione, non deve aver compiuto i 35 anni e non deve aver avuto mai in passato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La trasformazione deve avvenire, senza soluzione di continuità, nel periodo compreso tra il 1° agosto ed il 31 dicembre 2026. La norma ripete gli stessi passaggi previsti dalle disposizioni appena emanate (incremento occupazionale, ecc.) ma non è operativa atteso che deve essere autorizzata da Bruxelles ai sensi dell’art. 108 del Trattato dell’Unione.

Autore

Eufranio Massi
Eufranio Massi 418 posts

E' stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.

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