DUVRI nei servizi di vigilanza esterna: quando non è obbligatorio
Stiamo stipulando un contratto di servizi con una società per ricevere un servizio di vigilanza che verrà svolto fuori dall’azienda. Dobbiamo scrivere il DUVRI?
Nel sistema della sicurezza sul lavoro, il DUVRI rappresenta uno degli strumenti principali per la gestione dei rischi derivanti da interferenze tra attività lavorative. L’obbligo di redazione ricade sul committente nei casi di affidamento di lavori, servizi o forniture, ma solo in presenza di condizioni specifiche legate alla compresenza operativa.
Servizio di vigilanza esterno: serve il DUVRI?
Il DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (art. 26, D.L.vo n. 81/2008) è il documento che il committente deve redigere nei casi di affidamento di servizi a imprese appaltatrici, quando vi è la presenza contemporanea, nel medesimo contesto lavorativo, anche dei suoi lavoratori. Serve per verificare eventuali rischi dovuti a possibili sovrapposizioni di attività tra lavoratori del committente e quelli dell’appaltatore.
Ritengo che non sia il vostro caso, in quanto la persona che effettuerà il servizio sarà posizionata fuori dai locali aziendali, ove non operano vostri dipendenti. Ragion per cui non vi potrà mai essere una “interferenza” tra i dipendenti del committente e quelli dell’appaltatore che svolgeranno il servizio di vigilanza.
In definitiva, se il servizio di sicurezza viene effettuato esclusivamente al di fuori dei locali del committente e non vi è presenza contemporanea di lavoratori del committente e dell’appaltatore nello stesso luogo di lavoro, non è necessario predisporre il DUVRI.
Condizione determinante: l’assenza di interferenze
L’elemento decisivo è l’assenza di interferenze lavorative, intese come contatto o sovrapposizione tra attività svolte da soggetti diversi nello stesso contesto operativo. In mancanza di questa condizione, viene meno il presupposto giuridico dell’obbligo.
Attenzione agli altri obblighi del committente
L’assenza del DUVRI non esonera comunque il committente da altri adempimenti. Resta l’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’appaltatore e di cooperazione e coordinamento in materia di sicurezza, laddove applicabili.
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