Badge di cantiere e tessera di riconoscimento: normativa e differenze

Badge di cantiere e tessera di riconoscimento: normativa e differenze

Il badge di cantiere va a sostituire la tessera di riconoscimento?

Nel sistema della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, l’identificazione dei lavoratori costituisce un obbligo normativo preciso, disciplinato da più fonti. L’introduzione del badge di cantiere ha sollevato dubbi interpretativi, in particolare sulla sua possibile sostituzione rispetto alla tessera di riconoscimento prevista dal D.Lgs. n. 81/2008.

La questione è rilevante perché riguarda il corretto inquadramento degli strumenti di identificazione e la loro funzione all’interno del quadro normativo vigente.

No, il badge di cantiere, previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 159/2025 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 198/2025), non sostituisce la tessera di riconoscimento, già prevista dalle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008 (art. 18, comma 1, lett. u) e art. 26, comma 8) e dall’art. 5 della L. n. 136/2010, ma ne aggiunge un’ulteriore caratteristica, ossia la presenza di un codice univoco anticontraffazione.
Ciò è stato chiarito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 1/2026.

Normativa badge cantiere e tessera di riconoscimento

La disciplina vigente conferma che la tessera di riconoscimento mantiene una propria autonomia giuridica quale obbligo previsto dalla normativa prevenzionistica. Il badge di cantiere, introdotto successivamente, si innesta su questo impianto senza modificarlo, integrandolo con un elemento aggiuntivo di identificazione.

Il riferimento al codice univoco anticontraffazione evidenzia la finalità di rafforzamento dei sistemi di controllo, senza incidere sulla permanenza degli obblighi già previsti.

Differenza tra badge di cantiere e tessera di riconoscimento

Il rapporto tra i due strumenti è di integrazione e non di sostituzione.
La tessera di riconoscimento resta disciplinata dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalle ulteriori disposizioni richiamate, mentre il badge di cantiere introduce un ulteriore livello identificativo.

Il chiarimento fornito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 1/2026, conferma una lettura sistematica della normativa, escludendo qualsiasi effetto sostitutivo tra i due strumenti e ribadendo la loro coesistenza nell’ordinamento.

Autore

Roberto Camera
Roberto Camera 703 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

Vedi tutti gli articoli di questo autore →