Congedo parentale 2026: fruizione estesa fino ai 14 anni del figlio

Roberto Camera risponde alle domande degli utenti

Congedo parentale 2026: fruizione estesa fino ai 14 anni del figlio

Quali sono le novità 2026 in materia di congedo parentale?

La Legge di Bilancio 2026 interviene sulla disciplina del congedo parentale modificando il limite temporale entro il quale il diritto può essere esercitato. La novità, di immediata applicazione operativa, richiede un aggiornamento delle prassi aziendali e delle valutazioni da parte dei datori di lavoro, in quanto incide direttamente sulla gestione delle assenze e sulla pianificazione delle risorse.

Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026

L’articolo 1, comma 219, Legge n. 199/2025 (cd. Legge di Bilancio per l’anno 2026), ha previsto che dal 2026, il diritto al congedo parentale può essere esercitato nei primi 14 anni di vita del bambino, in luogo del precedente limite (dodici anni). In particolare, viene aumentata:

  • a 14 anni l’età del figlio, entro la quale il lavoratore o la lavoratrice può richiedere il congedo parentale;
  • a 14 anni dall’ingresso del minore adottato in famiglia, entro la quale il lavoratore o la lavoratrice può richiedere il congedo parentale;
  • a 14 anni l’età del figlio disabile entro la quale è possibile prolungare il congedo parentale, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi “ordinari”, non superiore a 3 anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo qualora sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

Resta invariata la durata massima complessiva.

L’INPS ha emanato il messaggio n. 151/2026, con tutti i chiarimenti del caso.

L’estensione del limite temporale di fruizione

La modifica normativa, quindi, non incide sulla quantità complessiva del congedo parentale spettante, ma esclusivamente sul termine entro il quale esso può essere fruito. L’intervento del legislatore estende a 14 anni il periodo di riferimento tanto per i figli naturali quanto per i minori adottati o affidati e, nei casi previsti dalla legge, anche per il prolungamento del congedo in presenza di disabilità.

Autore

Roberto Camera
Roberto Camera 697 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

Vedi tutti gli articoli di questo autore →

0 Commenti

Non ci sono Commenti!

Si il primo a commentare commenta questo articolo!

Rispondi

Solo registrati possono commentare.