Passaggio di dipendente nel gruppo: cessione o riassunzione
Roberto Camera risponde alle domande degli utenti
Ho un dipendente che voglio portare in un’altra azienda del gruppo. Qual è la differenza tra la cessazione del rapporto (con dimissioni) e contestuale riassunzione presso l’altra ditta e la cessione di contratto?
Nel caso di mobilità interna tra società appartenenti allo stesso gruppo, il passaggio di un lavoratore può essere realizzato attraverso diversi strumenti giuridici. Tra i più utilizzati vi sono:
- la cessazione del rapporto di lavoro con il primo datore e la successiva riassunzione presso la nuova società,
- la cessione del contratto di lavoro.
Si tratta di due soluzioni profondamente diverse sotto il profilo giuridico e gestionale. La distinzione principale riguarda la continuità del rapporto di lavoro, con conseguenze rilevanti su anzianità di servizio, diritti maturati, trattamento economico e istituti contrattuali.
Queste sono le due casistiche a confronto.
Cessazione del rapporto di lavoro e successiva riassunzione presso altra azienda
La cessazione del rapporto di lavoro dovrà avvenire attraverso la presentazione, da parte del lavoratore, di una dimissione volontaria ovvero per risoluzione consensuale (accordo tra le parti).
Con la cessazione il lavoratore riceve tutte le competenze di fine rapporto, compresa la valorizzazione di tutti gli istituti contrattuali in sospeso (es. ferie, permessi, ecc.).
L’assunzione presso la nuova società del gruppo è regolata dalle ordinarie norme in materia di instaurazione del rapporto di lavoro e il rapporto parte da zero.
In questa ipotesi non si determina alcuna continuità giuridica tra i due rapporti: l’anzianità, i diritti e le condizioni maturate presso l’ex datore di lavoro non si trasferiscono automaticamente al nuovo datore di lavoro.
Cessione di contratto
La cessione del contratto di lavoro tra le due società del gruppo si configura come una successione nel rapporto di lavoro senza soluzione di continuità.
Tale cessione è regolata dall’art. 1406 c.c. e presuppone il consenso del lavoratore. In pratica, risulta un accordo trilaterale, in quanto oltre al consenso del cedente e del cessionario è necessario anche quello del ceduto.
Il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti derivanti dal rapporto terminato, inclusa l’anzianità, la qualifica, la retribuzione e ogni altro elemento maturato presso il cedente. Il cessionario subentra, quindi, nella posizione dell’ex datore di lavoro e il rapporto prosegue senza alcuna interruzione. I trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi vigenti presso il cedente continuano ad essere applicati dal cessionario.
Differenza sostanziale tra le due soluzioni
In sintesi, la differenza principale risiede nella continuità del rapporto: la cessazione e nuova assunzione determinano due rapporti distinti, mentre la cessione del contratto garantisce la prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro con il nuovo datore di lavoro.
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