Distacco infragruppo: requisiti, accordo e possibili rischi
Roberto Camera risponde alle domande degli utenti
Tra due società, facenti parti dello stesso gruppo, c’è la necessità di distaccare alcuni lavoratori. È legittimo il distacco in questo caso?
Il distacco di personale tra società appartenenti al medesimo gruppo rappresenta una prassi diffusa nelle realtà imprenditoriali complesse, soprattutto quando vi siano esigenze di coordinamento produttivo o di razionalizzazione organizzativa.
La legittimità dell’operazione non discende automaticamente dall’appartenenza al gruppo, ma deve essere verificata alla luce dei presupposti previsti dall’ordinamento. L’elemento centrale resta la sussistenza di un interesse proprio del datore di lavoro distaccante, distinto da una mera finalità di fornitura di manodopera.
Inquadramento della questione
Trattandosi di un distacco infragruppo, si può applicare quanto indicato dall’interpello n. 1/2016 del Ministero del Lavoro.
In pratica, il Ministero valuta genuino l’istituto del distacco tra società appartenenti al medesimo gruppo di imprese, in quanto l’interesse della società distaccante rientra in un disegno strategico finalizzato al raggiungimento di un unitario risultato economico.
Per quanto il presupposto rappresenti un distacco legittimo, è buona norma che venga confermato all’interno di un accordo tra le due società (distaccante e distaccataria); andando a specificare l’interesse del distaccante che non deve essere di natura economica, in quanto potrebbe avallare l’ipotesi che si tratti di mera somministrazione di lavoro (circolare Min. Lavoro n. 3/2004), ma di natura organizzativa/produttiva.
Nell’accordo dovrà, altresì, essere specificata la temporaneità del distacco e l’eventuale rimborso (legittimo) del costo del lavoro che la distaccataria può corrispondere alla distaccante per l’utilizzo dei suoi lavoratori dipendenti.
Profili da considerare
Ai fini della corretta impostazione del distacco infragruppo occorre verificare:
- la concretezza e attualità dell’interesse organizzativo del distaccante;
- la temporaneità della misura, anche se non necessariamente di breve durata;
- la permanenza del vincolo di subordinazione in capo al distaccante;
- la formalizzazione scritta dell’accordo tra le società;
- la corretta gestione del rimborso del costo del lavoro, limitato agli oneri effettivamente sostenuti.
L’assenza di tali requisiti può determinare la riqualificazione dell’operazione come somministrazione illecita di manodopera, con le conseguenze sanzionatorie previste dal D.Lgs. n. 276/2003.
Autore
Rispondi
Solo registrati possono commentare.



Posizioni aperte nel settore trasporti per Milano Cortina 2026
Tirocini di inclusione sociale GOL Campania – Avviso Alto Calore Servizi
CCNL metalmeccanici industria: causali nei contratti a termine
Legge di Bilancio 2026: tutte le risposte alle domande degli utenti

0 Commenti
Non ci sono Commenti!
Si il primo a commentare commenta questo articolo!