Il lavoro occasionale in agricoltura dopo la stabilizzazione normativa
L'editoriale di Eufranio Massi
Con l’art. 1, comma 156 della legge n. 199/2025, dopo un triennio “di prova”, è stato reso strutturale il ricorso al lavoro occasionale in agricoltura, così come disciplinato dai commi 343 e seguenti della legge n. 197/2022, per il quale l’INPS ha dettato i propri chiarimenti operativi con la circolare n. 102/2023.
La relazione tecnica che ha accompagnato la stabilizzazione ha affermato che nel biennio 2023 – 2024 le posizioni lavorative attivate sono state circa 11.000 con un numero di giornate lavorate intorno a 10 e con una retribuzione media complessiva di circa 670 euro. Per il 2026 si stimano circa 8.000 posizioni lavorative per un importo medio di circa 750 euro.
Come si vede, da questi dati il fenomeno del lavoro occasionale in agricoltura (LO.AGRI) non appare di per sé stesso destrutturante rispetto al sistema delle prestazioni agricole nel nostro Paese previsto dal D.L.vo n. 375/199: attraverso una serie di vincoli stringenti, il Legislatore intende sopperire alla mancanza di manodopera in alcune attività stagionali con soggetti che, ad eccezione dei pensionati, non risultano iscritti negli elenchi anagrafici da 3 anni.
Durata massima delle prestazioni e platea dei lavoratori interessati
La durata massima delle prestazioni previste è di 45 giorni lavorativi in una durata contrattuale non superiore a dodici mesi e i lavoratori potenzialmente interessati sono:
- I disoccupati che hanno presentato dichiarazione di disponibilità al lavoro ex art. 19 del D.L.vo n. 150/2015, i soggetti (pochi) che fruiscono della mobilità in deroga, i percettori di NASPI o di DIS-COLL, i percettori di ammortizzatori sociali i quali, in caso di prestazioni, sono tenuti al rispetto di quanto previsto dall’art. 8 del D.L.vo n. 148/2015;
- I pensionati di vecchiaia o di anzianità;
- I giovani al di sotto dei venticinque anni, iscritti ad un ciclo scolastico di ogni ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, o, in qualunque periodo dell’anno, se studenti universitari;
- I detenuti e gli internati, ammessi al lavoro esterno ex art. 21 della legge n. 354/1975, nonché i soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
Requisiti soggettivi e divieto di destrutturazione del lavoro agricolo
Per poter accedere al contratto di lavoro c’è un primo passaggio da rispettare: i soggetti sopra indicati, ad eccezione dei pensionati, non debbono aver avuto, come detto, nei 3 anni precedenti, un rapporto di lavoro come operaio agricolo sia a tempo determinato che indeterminato.
La norma si pone l’obiettivo di non destrutturare il sistema dei rapporti in agricoltura disciplinati dal D.L.vo n. 375/1993.
Il comma 345, di conseguenza, impone al datore di lavoro l’onere di acquisire una autocertificazione dai singoli lavoratori riguardante la propria condizione soggettiva, mentre sull’INPS ricade l’obbligo di sottrarre dalla contribuzione figurativa riguardante lo stato di disoccupazione o le misure di sostegno del reddito, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale.
La circolare INPS n. 102/2023 sottolinea come la stipulazione dei contratti LOAGRI sia possibile, unicamente, per i datori di lavoro che operano nel settore agricolo e che sono iscritti, quali datori di lavoro agricoli, alle specifiche Gestioni previdenziali.
Adempimenti del datore di lavoro agricolo
Ma, dopo tali adempimenti, cosa deve fare il datore di lavoro agricolo, per poter utilizzare il lavoratore?
Deve effettuare, in via preventiva, la comunicazione al centro per l’impiego ex art. 9-bis del D.L. n. 510/1996, così come avviene per quelle che concernono tutti i rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa: i 45 giorni, intesi come durata massima, si calcolano indicando le giornate presunte di effettivo lavoro all’interno di un contratto che, come detto in precedenza, può avere una durata massima di 12 mesi. Si tratta, quindi, di un contratto aperto (ad esempio, dal 1° gennaio al 31 dicembre all’interno del quale vanno indicate le giornate presunte di lavoro).
Il limite dei 45 giorni è stato inserito di proposito, atteso che risulta essere inferiore alle 51 giornate al cui raggiungimento sono correlate alcune prestazioni previdenziali ed assistenziali. La comunicazione al centro per l’impiego ha comportato la modifica dell’UNILAV: ciò è avvenuto con la nota n. 462 del 20 gennaio 2023 della Direzione Generale delle politiche attive del lavoro del Ministero del Lavoro che ha inserito, su tale modello, il codice H.03.03.
La norma dispone, inoltre, al comma 347 che la stipula di tale tipologia contrattuale è preclusa ai datori che non applicano i contratti collettivi nazionali e provinciali (molto importanti nel settore) sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Gli organi di vigilanza (“in primis” gli ispettori del lavoro), nel caso in cui riscontrino tale comportamento inottemperante, ricondurranno il rapporto a contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Trattamento economico e modalità di pagamento
Ma, quale è la retribuzione del lavoratore agricolo occasionale e come viene corrisposta?
Come ricorda anche la circolare INPS n. 102/2023 il compenso deve corrisposto dal datore sulla base delle tariffe retributive stabilite sia dal CCNL che da quello provinciale sottoscritti dalle organizzazioni agricole “leaders” a livello nazionale con le modalità indicate dai commi da 910 a 913 dell’art. 1 della legge n. 205/2017 che sono quelle della tracciabilità attraverso bonifici sul conto corrente bancario o postale indicato dal lavoratore, assegno circolare o bancario consegnato direttamente all’interessato, carta di credito o altro mezzo di pagamento elettronico: in caso di comprovato impedimento, il pagamento potrà essere disposto in favore di un delegato (che può essere soltanto il coniuge, il convivente o un familiare in linea retta o collaterale, purché di età non inferiore ai 16 anni). Il compenso (comma 350) può essere erogato anche in via anticipata su base settimanale, quindicinale o mensile. Le somme percepite sono:
- Esenti da IRPEF o da qualsiasi altra imposizione fiscale;
- Non incidono sullo stato di disoccupato od inoccupato;
- Sono cumulabili con il trattamento pensionistico;
La contribuzione versata dalle parti (che è quella molto favorevole per i datori di lavoro, atteso che è uguale a quella che si applica nelle c.d. “zone svantaggiate”) è utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali ed assistenziali, nonché per quelle di disoccupazione anche agricola, e per i cittadini extra comunitari il reddito percepito è computabile per il raggiungimento del limite necessario per il rilascio od il rinnovo del permesso di soggiorno.
Adempimenti documentali e contribuzione
Anche i lavoratori occasionali agricoli debbono essere riportati i sul Libro Unico del Lavoro (LUL): ciò potrà avvenire anche in un’unica soluzione alla scadenza del rapporto di lavoro), mentre l’informativa del c.d. “Decreto Trasparenza” che è il D.L.vo n. 104/2022 che è andato a modificare, tra le altre cose, l’art. 1 del D.L.vo n. 152/1997, si intende soddisfatta nei loro confronti attraverso la consegna, come ricorda la circolare INPS n. 102/2023, di copia della comunicazione di assunzione inviata, in via preventiva, al sistema telematico del centro per l’impiego competente. Al momento, restano in piedi, tutti gli altri adempimenti “comunicativi” previsti dal predetto Decreto.
La contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, che comprende anche quella contrattuale deve essere versata all’INPS entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, secondo modalità stabilite di comune accordo tra lo stesso Istituto e l’INAIL in base ad una aliquota, sui compensi che sono stati erogati, determinata ex art. 1, comma 45, della legge n. 220/2010 per i territori svantaggiati. Sul punto, si attendono indicazioni amministrative da parte dell’Istituto.
Superamento del limite massimo e regime sanzionatorio
Ma, cosa succede se il limite dei 45 giorni complessivi nell’anno civile dovesse essere superato?
La risposta la fornisce il comma 354 il quale afferma che il rapporto si trasforma ex lege a tempo indeterminato. Accanto a tale previsione è prevista una sanzione amministrativa specifica:
- In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione telematica preventiva al centro per l’impiego;
- In caso di utilizzazione di lavoratori diversi da quelli comunicati (qui potrebbero scattare anche sanzioni sul “nero”).
La sanzione non è diffidabile e risulta essere, pari ad una somma compresa tra 500 e 2.500 euro per ogni giornata di violazione, fatto salvo il caso che la violazione della comunicazione al centro per l’impiego non derivi da informazioni incomplete o non veritiere contenute nella autocertificazione.
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