Clausola sociale in caso di cambio appalto mensa: Assorbimento anche per apprendisti over 29?
Roberto Camera risponde alle domande degli utenti
In caso di cambio d’appalto di un servizio mensa con la clausola sociale, l’assorbimento dei lavoratori comprende anche gli apprendisti che hanno superato i 29 anni di età?
In caso di attivazione della clausola sociale, l’azienda dovrà assorbire tutti i lavoratori presenti nell’appalto, compresi gli apprendisti. Infatti, anche i lavoratori con contratto di apprendistato sono tutelati dall’art. 2112 c.c.
Cosa dice la legge?
L’articolo 2112 del Codice Civile è chiaro: in caso di cessione di contratto, il rapporto di lavoro continua con il nuovo datore di lavoro e il lavoratore mantiene tutti i diritti che ne derivano. Questa norma si applica a tutti i lavoratori, inclusi gli apprendisti.
Apprendisti oltre i 29 anni: sono tutelati?
Un quesito frequente riguarda gli apprendisti che hanno superato i 29 anni. La risposta è affermativa: anche loro sono tutelati dalla clausola sociale. Il motivo è semplice: il contratto di apprendistato è un percorso formativo che ha l’obiettivo di acquisire competenze professionali. Il fatto di aver superato i 29 anni non inficia il diritto a concludere il percorso formativo previsto dal Piano Formativo Individualizzato (PFI).
Quali sono i limiti?
L’unica condizione è che il nuovo datore di lavoro abbia le capacità organizzative e formative per garantire la prosecuzione del percorso di apprendistato. In altre parole, l’azienda subentrante deve essere in grado di offrire al giovane le stesse opportunità di formazione previste dal PFI.
In conclusione
La clausola sociale rappresenta uno strumento fondamentale per tutelare i lavoratori in caso di cambio d’appalto. Anche gli apprendisti, indipendentemente dall’età, godono di questa tutela e hanno diritto a proseguire il loro percorso formativo.
Autore
Rispondi
Solo registrati possono commentare.



Posizioni aperte nel settore trasporti per Milano Cortina 2026
Tirocini di inclusione sociale GOL Campania – Avviso Alto Calore Servizi
CCNL metalmeccanici industria: causali nei contratti a termine
Legge di Bilancio 2026: tutte le risposte alle domande degli utenti

4 Commenti
SONIA GRANCHI
Marzo 17, 18:01E se, invece, venisse fatta una cessione dei contratti di lavoro, l’azienda che ha perso l’appalto (che in caso di cessione dei contratti sarebbe la cedente) potrebbe liquidare tutte le competenze differite maturate dai dipendenti alla data di fine dell’appalto, comprese le ferie ed il TFR?
Roberto Camera
Marzo 22, 21:02Dovrebbe essere stipulato un accordo in sede protetta con tutte le modalità riguardanti la cessione di contratto e l’eventuale liquidazione di competenze maturate dal precedente datore di lavoro.
SONIA GRANCHI
Marzo 17, 17:58In caso di cambio di appalto, conseguente alla perdita di una gara tra aziende/enti privati, i dipendenti non vengono licenziati dall’azienda n. 1 che gestiva un servizio di accoglienza di luogo storico monumentale e poi riassunti dall’azienda n. 2 che subentra nel servizio di accoglienza in quanto ha vinto la gara? Perchè si deve configurare una cessione di contratto se le due aziende appaltatrici del servizio, quella uscente e quella che ha vinto la gara e che subentra hanno una propria organizzazione/struttura organizzativa e produttiva? L’azienda n. 2 che subentra non deve solo garantire i trattamenti economici e normativi che i dipendenti in forza all’azienda n. 1 avevano?
Roberto Camera
Marzo 22, 21:01Dipende se è prevista una clausola sociale all’interno del CCNL dell’appaltatore ovvero all’interno del contratto di appalto.