Le integrazioni salariali dal 2022: le novità per le piccole aziende

Gli sforzi economici affrontati dallo Stato attraverso l’erogazione di misure di sostegno del reddito accompagnate dal blocco dei licenziamenti per motivi economici, hanno spinto l’Esecutivo a varare una riforma completa degli ammortizzatori sociali previsti dal D.L.vo n. 148/2015

Le integrazioni salariali dal 2022: le novità per le piccole aziende

Le vicende che hanno accompagnato la crisi pandemica con uno sforzo economico, non comune, affrontato dallo Stato per conservare i posti di lavoro attraverso l’erogazione di misure di sostegno del reddito (integrazioni salariali) accompagnate dal blocco dei licenziamenti per motivi economici, hanno spinto l’Esecutivo a varare una riforma completa degli ammortizzatori sociali previsti dal D.L.vo n. 148/2015. Essa, contenuta all’interno del disegno di legge di bilancio per l’anno 2022, entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio, dopo il previsto esame parlamentare che potrà apportare correttivi al testo approvato in Consiglio dei Ministri.

Si tratta di un argomento molto, molto importante e, sicuramente, vi tornerò, allorquando la riforma sarà varata. Per il momento, anche perché la questione riguarda anche le piccolissime imprese che, finora, non sono state protette dagli ammortizzatori ordinari e straordinari (durante la pandemia si è fatto largo uso della cassa in deroga, destinata a sparire, seppur riesumata in articulo mortis nel nostro ordinamento), mi limito a trattare, brevemente, alcuni aspetti che ritengo, in ogni caso, acquisiti nella logica del provvedimento che tende ad offrire un “ombrello protettivo” a tutti i lavoratori dipendenti che, dal 1° gennaio 2022, comprenderanno anche tutti gli assunti con le varie tipologie di apprendistato (e non soltanto il professionalizzante) ed i lavoratori a domicilio, con la sola esclusione dei dirigenti.

Ma andiamo con ordine.

La prima cosa che appare ad una lettura, seppur superficiale, del testo è quella di una sorta di intreccio tra le integrazioni salariali del D.L.vo n. 148/2015 (CIGO, CIGS con le diverse causali e con un contratto di solidarietà completamente riscritto, assegno ordinario del FIS e dei Fondi bilaterali) con un abbassamento dei limiti dimensionali dei datori di lavoro. Il metodo adottato da chi ha scritto le norme è stato quello di intervenire con nuovi commi, cancellazioni od interpolazioni, sul testo del 2015.

Di quanto appena detto sono palese testimonianza le modifiche che si intendono apportare alla normativa sulle integrazioni salariali straordinarie e ai fondi di solidarietà.

Per quel che concerne la CIGS è particolarmente significativo, per gli effetti conseguenti, ciò che afferma il nuovo comma 3-bis inserito, quale proposta di cambiamento, nell’art. 20 del D.L.vo n. 148/2015. A partire dal 1° gennaio del prossimo anno, tutta la disciplina riguardante gli ammortizzatori sociali straordinari, con i relativi obblighi contributivi, troverà applicazione nei confronti dei datori di lavoro che non sono coperti dal Fondo bilaterale (art. 26), dal Fondo alternativo (art. 27) o dal Fondo intersettoriale delle Province autonome di Trento e Bolzano (art. 40) e che, nel semestre antecedente la richiesta, abbiano, mediamente, occupato più di quindici dipendenti.

Il disegno di legge richiama, per le causali, l’art. 21, comma 1. Si tratta, quindi, di:

  1. Riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione individuati e regolati con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, da adottare entro sessanta giorni dall’Entrata in vigore del presente Decreto (ossia, entro il 3 marzo 2022);
  2. Crisi aziendale, ad esclusione, dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa;
  3. Contratto di solidarietà.

Quanto appena detto, dovrebbe facilitare il ricorso agli ammortizzatori straordinari di quelle imprese finora escluse e che dovevano avere (penso, ad esempio, alle aziende commerciali), almeno cinquanta dipendenti: con la riforma, basterà superare, come media nel semestre antecedente, la soglia delle quindici unità.

Un’altra grossa novità che si manifesta all’orizzonte riguarda i piccoli datori di lavoro, finora non coperti da alcun ammortizzatore ordinario: con un comma (l’1-bis), inserito nell’art. 26 che disciplina i Fondi di solidarietà bilaterali, il testo del disegno di legge prevede che, a partire dal 1 gennaio 2022, fatti salvi i Fondi bilaterali già costituiti (ad esempio, quello degli artigiani o quello delle imprese di somministrazione che, se necessario, hanno tempo fino al 31 dicembre per adeguarsi – penso che la data dovrà, necessariamente, cambiare, atteso che la legge di Bilancio entrerà in vigore il 1° gennaio -), le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale debbono stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, con lo scopo di costituire fondi di solidarietà bilaterali in favore dei datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 10 (è l’articolo che individua i settori che rientrano nella CIGO), con lo scopo di assicurare, in caso di riduzione o sospensione dell’attività, in costanza di rapporto di lavoro, una tutela ordinaria o straordinaria a tutti i propri dipendenti.

La mancata costituzione del Fondo o il mancato adeguamento di quello costituito ha come conseguenza l’assoggettamento alle regole ed alla contribuzione del Fondo di integrazione salariale, come ricorda il comma 2-bis del predetto art. 29: questo riguarderà anche i datori di lavoro che hanno in forza un solo dipendente.

 

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Eufranio Massi
Eufranio Massi 322 posts

E' stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.

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