INPS: modalità di presentazione della Cassa integrazione “con fatturato”
Le istruzioni operative per l’invio della domanda di Cassa integrazione ordinaria (CIGO), Cassa integrazione in deroga (CIGD) e assegno ordinario (ASO) denominata COVID 19 con fatturato
L’INPS, con il messaggio n. 3525 del 1° ottobre 2020, fornisce le istruzioni operative per l’invio della specifica domanda di Cassa integrazione ordinaria (CIGO), Cassa integrazione in deroga (CIGD) e assegno ordinario (ASO) con la nuova causale denominata “COVID 19 con fatturato“.
La domanda potrà riguardare un massimo di 9 settimane che potrà riguardare periodi non anteriori al 14 settembre 2020 e non successivi al 31 dicembre 2020.
Mentre il ricorso alle prime 9 settimane di trattamenti è consentito indistintamente a tutti i datori di lavoro che riducono o sospendono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza epidemiologica, il secondo ulteriore periodo di 9 settimane può essere richiesto esclusivamente dai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché lo stesso sia integralmente decorso.
Per richiedere l’ulteriore periodo di 9 settimane di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, i datori di lavoro dovranno presentare domanda di concessione dei trattamenti con una causale specifica, denominata “COVID 19 con fatturato”, con una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui autocertificano la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.
Con la citata dichiarazione di responsabilità, contenuta all’interno della domanda di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGD e ASO, i datori di lavoro, raffrontando il fatturato relativo al primo semestre 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019, autocertificheranno di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- non avere subito un calo di fatturato;
- aver avuto un calo di fatturato inferiore al 20%;
- aver subito un calo di fatturato pari o superiore al 20%;
- avere avviato l’attività di impresa in data successiva al 1° gennaio 2019.
Per maggiori informazioni leggi anche:
Le integrazioni salariali del D.L. n. 104/2020 dopo i chiarimenti dell’Inps [E.Massi]
I primi chiarimenti dell’Inps sui nuovi ammortizzatori previsti dal D.L. n. 104/2020 [E.Massi]
Fonte: INPS
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