Le integrazioni salariali del D.L. n. 104/2020 dopo i chiarimenti dell’Inps [E.Massi]

Dopo una lunga attesa l’INPS ha emanato la circolare n. 115 con la quale ha dettato le proprie indicazioni amministrative sulle integrazioni salariali COVID-19

Le integrazioni salariali del D.L. n. 104/2020 dopo i chiarimenti dell’Inps [E.Massi]

Lungamente attesa dagli operatori la sera del 30 settembre, dopo le ore 22, l’INPS ha emanato la circolare n. 115 con la quale ha dettato le proprie indicazioni amministrative sulle integrazioni salariali COVID-19  per 18 settimane alla luce delle novità introdotte con il D.L. n. 104/2020 e, il giorno immediatamente successivo, con il messaggio n. 3525, ha fornito le regole per fruire delle seconde 9 settimane ove, a determinate condizioni, alcuni datori di lavoro potrebbero costretti a pagare un contributo addizionale. Va, da subito, ricordato come anche tali periodi non rientrino nel calcolo del quinquennio e del biennio mobile (30 mesi per i settori edili e lapidei) e non siano sottoposti al vincolo del limite di 1/3 delle ore lavorabili di cui parla il comma 5 dell’art. 12 del D.L.vo n. 148/2015 e come non sia richiesto il requisito dell’anzianità di almeno 90 giorni nella unità produttiva.

La circolare dell’INPS, a differenza di alcuni indirizzi precedenti, appare pienamente chiara ed operativa pur se, la ritardata comunicazione (a meno di due ore dalla scadenza del termine del 30 settembre), rischia di essere particolarmente irritante per le imprese ed i professionisti e di non sortire gli effetti sperati sul piano della comunicazione e di un rapporto corretto con l’utenza.

Fatta questa breve premessa credo che sia opportuno entrare, subito, nel merito dei chiarimenti amministrativi che sono stati, in un certo senso, concordati con l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro anche alla luce di possibili emendamenti governativi da apportare in sede di conversione (la scadenza, ormai prossima, è  il 16 ottobre ed il provvedimento deve ancora passare al vaglio delle due Camere, cosa che, probabilmente, accadrà con il ricorso al voto di fiducia alfine di ottenere una sollecita approvazione).

La prima novità da mettere in evidenza riguarda i lavoratori che possono essere destinatari degli ammortizzatori COVID-19: se prima il 25 marzo era il giorno in cui dovevano essere alle dipendenze del datore di lavoro, ora, tale termine è spostato al 13 luglio, atteso che, come vedremo successivamente, il giorno precedente risulta fungere da “spartiacque” tra le nuove e le vecchie integrazioni salariali. Chi fosse stato assunto successivamente resta fuori mentre per i lavoratori che, a seguito di cambio di appalto verificatosi dopo tale data, siano stati assunti dal nuovo imprenditore, va verificata l’anzianità aziendale nell’appalto, con la conseguenza che “restano dentro” se la loro originaria assunzione presso la precedente impresa risulta essere antecedente al 14 luglio.

Ora è l’INPS che gestisce, completamente, le nuove misure di sostegno al reddito (CIGO, assegno ordinario del FIS, Cassa in deroga): tale concetto è espresso, a chiare note, in più punti e le 18 settimane complessive da “godere” a partire dal 13 luglio e fino al 31 dicembre 2020 sono suddivise in due “tranche” di 9 settimane che possono presentare, in alcuni casi, trattamenti diversi.

La “cesura” con il passato si evince anche da altri aspetti non secondari:

  • I nuovi ammortizzatori possono essere richiesti anche da datori di lavoro che non hanno, mai avuto bisogno delle misure di sostegno del reddito già previste dai D.L. n. 9, n. 18 e n. 34;
  • Non c’è più il principio dell’”autorizzato e del fruito”: varrà soltanto il principio dell’”autorizzato”, sicché i datori di lavoro dovranno valutare le esigenze effettivamente necessarie, magari producendo più istanze nell’arco delle prime 9 settimane e di quelle 9 successive: tale concetto è espresso, chiaramente, nella circolare n. 115 laddove si dà atto che il precedente indirizzo che legava il ricorso agli ammortizzatori alla effettiva fruizione degli stessi non c’è più ed è sostituito dal concetto che prevede l’utilizzo delle settimane nei limiti dei periodi autorizzati, senza tener conto del “goduto”;
  • Il conteggio delle settimane di ammortizzatori sociali COVID-19 viene, nella sostanza, azzerato e dal 13 luglio inizia quello relativo alle prime 9 settimane anche se il periodo è stato richiesto dalle aziende sulla base delle previsioni contenute nei D.L. n. 18 e n. 34;
  • Le domande che ancora debbono essere oggetto di autorizzazione e che riguardano periodi “a cavallo” del 13 luglio, sono valutate dall’Istituto secondo le regole precedenti fino al 12 luglio e con le nuove regole per il periodo successivo;
  • Una volta richieste ed autorizzate le prime 9 settimane, i datori di lavoro potranno proporre la domanda per la fruizione delle ulteriori 9, seguendo specificatamente le indicazioni del messaggio n. 3525 del 1° ottobre;
  • Per i datori di lavoro che, avendo esaurito i periodi COVID previsti dalle precedenti disposizioni e che, avendone i requisiti, hanno richiesto trattamenti di integrazione ordinaria ex D.L.vo n. 148/2015 per periodi che ricadono nella tutela prevista dall’art. 1 del D.L. n. 104/2020, le settimane non autorizzate e quelle già autorizzate, per le quali non siano già stati emessi dall’INPS gli ordini di pagamento, o per le quali non sia stato esposto su Uniemens il codice evento, possono essere convertite nella causale “COVID-19 nazionale” su richiesta degli stessi, indicando, nel cassetto bidirezionale, gli estremi della prima istanza e le settimane per le quali si chiede la conversione. Leggermente diversa appare la via per convertire le domande di assegno ordinario FIS o dei Fondi di Solidarietà. L’azienda dovrà proporre due domande: la prima di annullamento della precedente e la seconda di richiesta con causale “COVID-19 nazionale”. Per il FIS si potrà utilizzare il cassetto bidirezionale, con gli estremi della domanda originaria e delle settimane da variare. Per i Fondi di solidarietà (ad esempio, quello degli artigiani) ove l’autorizzazione avviene con delibera dei rispettivi Comitati centrali, la variazione va richiesta con PEC alla direzione degli ammortizzatori sociali dell’INPS;
  • Il TFR per i periodi di integrazione salariale resta a carico dei datori di lavoro: quelli soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria sono tenuti a versare allo stesso le quote di TFR maturate durante tali periodi.

La circolare n. 115 ricorda che nulla è cambiato per quel che riguarda l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con le organizzazioni sindacali da effettuare, anche in via telematica, entro 3 giorni, mentre per la Cassa in deroga viene richiesto l’accordo per quei datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti.

Per quel che riguarda l’invio delle istanze di integrazione salariale vale sempre il principio per il quale il termine ultimo resta fissato alla fine del mese successivo rispetto a quello nel quale è iniziata la sospensione o la riduzione di orario. Su questo punto, però, l’Istituto, di concerto con il Ministero del Lavoro, prospetta la possibilità che, in sede di conversione, il termine del 30 settembre, originariamente fissato dopo la pubblicazione del D.L. n. 104, possa essere spostato al 31 ottobre: termine che varrà anche per l’invio dei dati utili al pagamento delle prestazioni (modello Sr41 semplificato). In tale prospettiva l’INPS non considererà decadute le istanze pervenute dopo il 30 settembre ma le accantonerà, esaminandole dopo la conversione in legge del Decreto. A partire del 1° ottobre, essendo venuto meno il PIN INPS, le credenziali di accesso sono lo SPID di livello 2 o superiore, la Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Con il successivo punto n. 2 la circolare n. 115 e, soprattutto, il messaggio n. 3525 affronta le questioni relative alla richiesta delle ulteriori 9 settimane che, come detto in precedenza, presenta alcune particolarità, legate, per alcuni, ad un costo, sotto forma di contributo addizionale.

Ma, andiamo con ordine.

La causale di riferimento è “COVID-19 con fatturato” e riguarda le richieste per CIGO, assegno ordinario del FIS e Cassa in deroga: tutte le istanze che, necessariamente, riguarderanno, periodi successivi al 14 settembre, dovranno essere accompagnati da una autocertificazione ex DPR n. 445/2000 con la quale i datori di lavoro forniranno l’esito della comparazione tra il fatturato aziendale relativo al primo semestre 2020 e quello del 2019. Questo perché la norma stabilisce, in alcuni casi, un contributo addizionale che:

  • È pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante la sospensione o la riduzione di orario, se nella comparazione il fatturato si è ridotto meno del 20%;
  • È pari al 18% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di sospensione o di integrazione salariale, per le aziende che non hanno subito cali di fatturato.

Non è, invece, dovuto alcun contributo addizionale se la riduzione del fatturato, nel periodo sopra considerato, è pari o superiore al 20%. La stessa cosa vale per le imprese che hanno iniziato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 (vale la data di comunicazione dell’attività inviata alla Camera di Commercio e non quella di apertura della matricola aziendale) le quali non debbono versare alcun contributo addizionale.

In base a quanto autocertificato l’Istituto individua l’aliquota del contributo addizionale che va versato a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale. La mancanza dell’autocertificazione facoltizza l’Istituto ad applicare l’aliquota massima, ferme restando le necessarie verifiche su quanto dichiarato, che saranno effettuate sia dall’Istituto che dall’Agenzia delle Entrate sulla base di dati ed elementi di valutazione che potranno scambiarsi.

Per le domande, le imprese potranno utilizzare gli stessi applicativi in uso per le istanze delle prime 9 settimane, scegliendo la causale “COVID-19 con fatturato”.

Una brevissima considerazione appare necessaria: le aziende che si troveranno nella necessità di dover fruire, anche parzialmente, delle seconde 9 settimane e che non hanno subito cali di fatturato o lo hanno subito in misura inferiore al 20%, dovranno ben valutare il ricorso all’ammortizzatore in quanto il contributo addizionale costa e, costa caro, in quanto l’aliquota appare, per certi versi, superiore, a quelle previste, in via ordinaria, dal D.L.vo n. 148/2015 per la CIGO, per la CIGS e per il FIS.

La circolare n. 104 ricorda come le imprese, ricorrendone le condizioni (ovviamente, per periodi diversi) possano ricorrere alla CIGO ordinaria ma in questo caso, trovano applicazione “in toto” tutte le disposizioni normative inserite nel D.L. n. 148/2015 e quelle amministrative che l’Istituto ha, negli anni, regolamentato.

Il ricorso agli ammortizzatori COVID-19 previsti dal D.L. n. 104/2020 è possibile anche per i datori di lavoro che hanno in corso un trattamento di CIGS o di assegno di solidarietà FIS. Il percorso non è nuovo in quanto già con il D.L. n. 18 era stato previsto e la nota dell’INPS ai punti 4.1 e 4.3 non fa altro che delineare la “via amministrativa” da percorrere per il cambio del tipo di integrazione.

Per quel che concerne le procedure per la Cassa in deroga l’Istituto richiama quanto già detto con la circolare n. 86/2020 con una precisazione che riguarda le imprese plurilocalizzate le quali, se hanno avuto una prima autorizzazione dal Ministero del Lavoro, dovranno inviare l’istanza come “deroga plurilocalizzate”, mentre le altre dovranno trasmettere le domande come “deroga INPS”.

Due parole la circolare n. 104 le riserva anche ai trattamenti integrativi dei Fondi di solidarietà bilaterali ed a quelli delle Province Autonome di Trento e Bolzano. Le istanze possono essere accolte nei limiti dei tetti aziendali previsti dai decreti interministeriali attuativi dei rispettivi Fondi. In caso di indisponibilità, anche parziale, le aziende potranno accedere alle prestazioni nei limiti delle risorse statali previste nel D.L. n. 104/2020.

Da ultimo, infine, la nota dell’Istituto si sofferma sulla proroga dei trattamenti di integrazione salariale relativi agli operai agricoli a tempo indeterminato (CISOA):  viene specificato che si tratta di 50 giornate da fruire entro il 31 dicembre, che i lavoratori debbono essere in forza alla data del 13 luglio, che le domande possono riguardare anche lavoratori che hanno già fruito delle 90 giornate previste dalla precedente decretazione, che le giornate richieste in precedenza per periodi successivi al 12 luglio sono imputate nel “pacchetto” delle 50 giornate, che non è richiesto il requisito dell’anzianità lavorativa pari a 181 giornate, che per i soli lavoratori a tempo determinato sussiste la possibilità della CIG in deroga in quanto esclusi dalla tutela CISOA, che i  trattamenti concessi sono “neutri” rispetto a quelli previsti dall’art. 8 della legge n. 457/1972, che le giornate di integrazione sono ritenute valide ai fini del raggiungimento del tetto delle 181 giornate e che la decisione circa l’accoglimento è demandata al Direttore della sede INPS che decide monocraticamente.

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Eufranio Massi
Eufranio Massi 321 posts

E' stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.

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