Qual è il limite massimo di ore annuali di straordinario?

Qual è il limite massimo di ore annuali di straordinario?

Il limite massimo di ore di straordinario è pari a 250 ore (articolo 5 del decreto legislativo 66/2003) esclusivamente per quelle aziende che applicano contratti collettivi che non hanno diversamente disciplinato la materia. Può capitare che le ore siano inferiori proprio per l’intervento della contrattazione collettiva. Ricordo, comunque, che le modalità di effettuazione dello straordinario devono rispettare i limiti previsti dagli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 66/2003 e, in particolar modo, il rispetto della durata massima giornaliera e settimanale.

Di seguito l’articolo 5 del decreto legislativo 66/2003:

Art. 5
Lavoro straordinario

  1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
  2. Fermi restando i limiti di cui all’articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
  3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
  4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a:
    a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori; 
    b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
    c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
  5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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