Webinar sulla Legge di Bilancio 2023: Eufranio Massi risponde alle domande

Dopo il grande successo del Webinar sulla Legge di Bilancio 2023, Eufranio Massi risponde a tutte le domande e le curiosità dei partecipanti

Webinar sulla Legge di Bilancio 2023: Eufranio Massi risponde alle domande

Lo scorso 26 Gennaio si è svolto il webinar dal titolo “Le novità in materia di lavoro della Legge di Bilancio 2023“, organizzato da Generazione Vincente S.p.A. L’incontro virtuale, che ha visto la partecipazione attiva di più di 2000 utenti, ha generato molte domande e curiosità a cui è stato ben lieto di rispondere Eufranio Massi – Esperto di Diritto del lavoro ed editorialista di Job Opinion Leader – in un’edizione speciale del suo Editoriale. Ecco le sue risposte.

– L’agevolazione prevista dai comma 100 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 205/2017 per gli under 30 è strutturale (a differenza di quella under 36 che ha natura temporanea): la norma under 30 è ancora in vigore?

Lo sgravio contributivo previsto dall’art. 1, commi 10 e seguenti, della legge n. 205/2017  è strutturale e, quindi, pienamente agibile nel rispetto anche delle indicazioni amministrative fornite dall’Inps con la circolare n. 40/2018.

– Bonus under 36 da 07.2022 a 12.2022 dobbiamo attendere UE?

Il bonus under 36 per le assunzioni del periodo 1 luglio – 31 dicembre 2022 non è stato approvato dalla Commissione Europea.

– In attesa dell’autorizzazione europea, come trattare l’assunzione del giovane Under 36 per l’azienda Cliente? Altro sgravio o nulla?

Se un datore intende assumere prima della decisione della Commissione sarà tenuto a versare la contribuzione ordinaria, salvo conguaglio, dopo l’autorizzazione qualora in regola con i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma.

–  Attualmente il beneficio del 50% possa essere applicato e in caso di autorizzazione dall’ UE dell’agevolazione al 100% può essere fatta una modifica immediata dal 50 al 100?

Se si chiede il beneficio del 50% della quota a carico del datore fino ad un massimo di 3.000 euro secondo la previsione della legge n. 205/2017, non credo che si possa, automaticamente, passare al 100% fino ad un massimo di 8.000 euro, dopo l’autorizzazione degli organismi europei. In ogni caso, sulla possibile commutazione dello sgravio, sarà l’Inps che dovrà prevederlo ed autorizzarlo.

– Lo sgravio under 36 rientra nel massimale del temporary framework?

Il Temporary Framework è cessato il 30 giugno 2022.

– Azienda che vuol applicare il ccnl Terziario Sistema Impresa sottoscritto da Confsal, Fesica e Fisals: tali sigle sindacali si possono ritenere maggiormente rappresentative a livello nazionale?

La norma non parla di “maggiormente rappresentative” ma di “comparativamente più rappresentative, cosa che presuppone una sorta di “pesatura “ tra contratti collettivi che disciplinano il medesimo settore. Nel caso di specie quello sottoscritto da Filcams Cgil, Fisascat CISL e Uiltucs UIL  e da Confcommercio e Confesercenti appare più rappresentativo in termini di peso.

– È possibile assumere giovani a tempo indeterminato con la precedente legge?

È possibile assumere giovani under 35 ai sensi dell’art. 1, commi 100 e seguenti della legge n. 205/2017, nel rispetto di quei contenuti.

– Per una trasformazione dal 01-01-23 a tempo indeterminato conviene aspettare autorizzazione e non applicare lo strutturale?

E questa una decisione che spetta all’imprenditore in relazione alle proprie necessità, anche perché non sussistono tempi certi correlati all’autorizzazione della Commissione Europea.

– Che agevolazione è possibile applicare nei confronti di dipendenti assunti nel 2023 per i quali risulti una precedente assunzione a tempo indeterminato nel 2022 per la quale risultino fruiti alcuni mesi dell’esonero under 36?

L’agevolazione della legge di bilancio n. 147/2022 non è possibile. In relazione a possibili altre assunzioni agevolate occorrerebbe sapere altre situazioni personali riguardanti i diretti interessati.

Lavoratore in agevolazione UNDER-36, Dimessosi a Novembre 2022, può essere Riassunto da altro datore di lavoro e fruire dell’agevolazione UNDER-36?

No, in quanto ha già avuto un rapporto a tempo indeterminato.

– Buon pomeriggio, il caso di licenziamento di un (altro) dipendente per superamento del periodo di comporto (entro 9 mesi dall’assunzione di un giovane under 36 con sgravio avente la stessa qualifica), fa venir meno l’incentivo?

La norma parla di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva entro i 9 mesi successivi all’assunzione, cosa che fa venir meno il beneficio. Il licenziamento per superamento del periodo di comporto è considerato dalla Cassazione, dalla dottrina maggioritaria e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Quali di questi incentivi sono in regime de minimis? e qual è il tetto massimo attualmente?

Le agevolazioni se saranno approvate dalla Commissione Europea saranno “aiuti di Stato “ammissibili fino a 2.000.000 di euro per ciascuna impresa intesa anche come “impresa unica”. Per alcuni settori la somma ammessa è minore.

– A giugno 2022 la Commissione Europea aveva bloccato l’esonero under 36 così come l’esonero donne per le nuove assunzioni, l’esonero contributivo quindi non è stato più applicato ai nuovi assunti a tempo indeterminato: la Commissione Europea non ha più sbloccato l’esonero per tale periodo (luglio – dicembre)?

Gli sgravi contributivi sia per gli under 36 che per le donne svantaggiate relativi alle assunzioni avvenute nel secondo semestre 2022 non sono stati approvati.

– Gli incentivi previsti per assunzione di dipendenti di aziende in crisi con accordo di transizione non sono più previsti?

Gli incentivi sono tuttora validi.

–  È soggetto ad autorizzazione UE lo sgravio delle donne svantaggiate?

Si, è soggetto ad autorizzazione da parte degli organismi europei

– Se è la prima assunzione per l’azienda è da considerarsi cmq incremento occupazionale per il bonus donne svantaggiate?

Se un’azienda non ha dipendenti la prima assunzione è da ritenersi incrementale.

– Cosa si intende per “prive di impiego regolarmente retribuito”?

Tale concetto è chiarito in un D.M. del 2017 del Ministro del Lavoro: ci si riferisce non soltanto ai disoccupati o a chi ha avuto un lavoro in nero od irregolare, ma anche a chi, pur lavorando regolarmente, ha avuto un rapporto a termine non superiore a 6 mesi.

– Donne svantaggiate devono avere fino a 50 anni e devono essere da almeno un anno disoccupate? Oppure donne di qualsiasi età residenti nei territori svantaggiati?

Per le donne svantaggiate di età superiore ai 50 anni occorre, ai fini della fruizione dello sgravio contributivo che, al momento dell’assunzione, risultino disoccupate da oltre 12 mesi. Per la individuazione delle altre donne svantaggiate è sufficiente riferirsi alle definizioni contenute nel comma 11 dell’art. 4 della legge n. 92/2012 che invito a leggere.

– Una donna over 50 che negli ultimi due anni ha lavorato con contratti a termine molto brevi e un contratto in sostituzione maternità, può rientrare nell’agevolazione?

Occorre verificare se i rapporti brevi o anche il contratto di sostituzione per maternità, le hanno consentito di conservare lo status di disoccupazione oppure se lo stesso è stato perso.

– Il requisito di disoccupato da 12 mesi per donne e uomini over 50 richiede l’anzianità di iscrizione al CPI o basta il c2 storico?

La disponibilità ad una occupazione può essere espressa anche con le modalità previste dall’art. 19 del decreto legislativo n. 150/2015.

– Per L’incentivo donne, in attesa dell’autorizzazione della Commissione Europea è possibile utilizzare Lo sgravio al 50%? O è opportuno aspettare l’autorizzazione?

Personalmente, attenderei l’autorizzazione degli organismi europei.

– Per quanto riguarda gli sgravi/agevolazioni è  necessario che l’azienda  versi agli enti bilaterali o ai fondi di  assistenza?

Gli sgravi contributivi non richiedono alcuna iscrizione e conseguente versamento agli Enti bilaterali o ai Fondi di assistenza.

– Il Cuneo può funzionare al “contrario”? Se un lavoratore supera normalmente la soglia dei 2.924 e per un mese resta sotto quella la soglia (magari per effetto di una sospensione disciplinare di 3 giorni…) per quel mese può godere della decontribuzione?

Il cuneo fiscale è su base mensile: ciò significa che se per uno o più mesi un lavoratore che, in linea di massima ha un imponibile superiore ai 2.692 euro mensili, si trova, per qualsiasi ragione, sotto tale limite, ha diritto al cuneo fiscale per quel mese o per quei mesi.

– Per il lavoratore che normalmente non rientra nella soglia del cuneo, cosa succede se in un mese ha un imponibile inferiore per esempio nel caso di malattia?

Per quel mese usufruisce del cuneo fiscale.

– Esonero contributivo: la 13ma viaggia da sola oppure deve essere sommata alla retribuzione di dicembre per la verifica dell’imponibile?

La tredicesima mensilità percepita nel mese di dicembre va calcolata a parte come ricorda l’Inps con la circolare n. 7/2023.

– Per l’incentivo riferito a Donne svantaggiate, per il calcolo dell’incremento occupazionale, bisogna tener conto anche dei lavoratori somministrati in forza?

I somministrati non rientrano nella base di computo perché sono dipendenti dall’Agenzia di Lavoro e non dall’utilizzatore.

– Per poter applicare gli sgravi in tranquillità, l’azienda quale documentazione probatoria dello stato di disoccupazione deve chiedere al lavoratore?

È difficile trovare un qualcosa che la rassicuri al 100%. In ogni caso, ove possibile, potrebbe chiedere un certificato storico rilasciato al lavoratore dal centro per l’impiego.

– Lavoratore autonomo consulente del lavoro si iscrive per la prima volta dal 01-02-2023 all’Iva. Prima di questa data ha lavorato per uno studio professionale associato di commercialista e consulente del lavoro quale apprendista impiegato. Si chiede se ha diritto al regime forfettario continuando a collaborare in forma autonoma con lo stesso studio o se vi sia un limite al riguardo.

Il quesito ha natura fiscale e non attiene alla materia trattata.

– Assunzione di donna svantaggiata a tempo determinato dal 1^ giugno al 30 giugno con agevolazione fruita al 100%. Il contratto è stato prorogato fino al 15 settembre 2022. Posso usufruire dell’agevolazione contributiva al 100% anche per la proroga?

Si, se la proroga è avvenuta entro il 30 giugno 2022.

– In relazione al dubbio del Dott. Massi per cui si rischia di non avere più l’autorizzazione per assunzione under 36 effettuate nel secondo semestre 2022? Come fare per le assunzioni fatte e per le quali ad oggi si paga la contribuzione piena? c’è un’alternativa, considerate che non abbiamo neanche utilizzato lo sgravio decontribuzione sud

Al momento non mi sembra che ci siano strade da percorrere e, in ogni caso, l’Inps nulla ha detto su questo importante tema correlato alla mancanza della autorizzazione di Bruxelles.

– Assunzione under36 di un lavoratore con precedente partita iva che aveva come prevalente committente lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’esonero, cosa si rischia?

L’assunzione è possibile se il lavoratore non ha mai avuto un precedente rapporto di lavoro subordinato. Il rischio, in caso di controllo da parte degli organi di vigilanza, potrebbe essere quello della riconduzione a contratto di lavoro subordinato del precedente rapporto qualora, con prove, si dimostrasse che la collaborazione con partita IVA era una finzione e si era svolta con le caratteristiche proprie della subordinazione.

– SW obbligo accordo ma anche con intervento dei sindacati di categoria?

Il lavoro agile richiede sempre un accordo individuale tra lavoratore e datore di lavoro quand’anche in azienda sia stato siglato un accordo con le organizzazioni sindacali. In tal caso l’accordo individuale di Smart working conterrà le clausole previste dalla contrattazione collettiva e, se necessario, dalla legge.

– Per un “under 30” assunto a tempo determinato, il cui contratto è stato trasformato a tempo indeterminato nel mese di dicembre 2022, si può fruire dello sgravio del 50% strutturale?

Si, la legge n. 205/2017 è pienamente in vigore.

– Nel caso di cumulo di incentivi di varia natura qual è il limite complessivo? L’ammontare dei contribuiti INPS dovuti dal datore di lavoro? Esiste una disposizione specifica? In particolare, è una verifica che sto facendo rispetto ad un cumulo pregresso per i giovani ammessi al programma operativo per l’occupazione dei giovani d.d. 8 agosto 2014 e l’esonero triennale.

Il cumulo degli incentivi non può superare il 100% della contribuzione dovuta. In ogni caso appare opportuno leggere le varie circolari aInps, in quanto taluni benefici hanno regole di cumulabilità particolari. 

– Nell’attivare la modalità di lavoro agile, sussistono degli obblighi di formazione specifica sulla sicurezza a carico del datore di lavoro?

Sussistono obblighi che scaturiscono direttamente dal decreto legislativo n. 81/2008 e dalle altre norme che riguardano l’utilizzazione dei mezzi messi a disposizione.

– Come si chiede ed ottiene l’autorizzazione allo sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato alla Commissione Europea?

È il Governo italiano che chiede l’autorizzazione e non il singolo datore. Una volta ricevuta l’autorizzazione, sarà l’Inps a dettare le regole amministrative attraverso circolari e messaggi.

– La prestazione lavorativa in SW può anche essere svolta per il 100% al di fuori dell’abituale sede di lavoro, se lasciato alla scelta del lavoratore?

È il contratto individuale tra datore di lavoro e lavoratore che stabilisce il periodo in cui la prestazione può essere resa al di fuori del perimetro aziendale. Ricordo che lo Smart working è una modalità di prestazione che si svolge in parte all’interno ed in parte all’esterno dell’azienda.

– Il “non essere stato licenziato negli ultimi 6 mesi dallo stesso datore di lavoro o da un datore di lavoro che presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con il datore che assume” si riferisce anche alle dimissioni o alla fine del contratto a termine, oppure lo si deve interpretare letteralmente, quindi si riferisce solo al LICENZIAMENTO? Inoltre vale anche per gli incentivi economici, oltre che per quelli contributivi?

Si riferisce al licenziamento e non ad altri istituti. Tale riferimento riguarda la fruizione delle agevolazioni.

– Ho già dato comunicazione telematica di avvio di smart working a tempo INDETERMINATO, quando questa era possibile in modalità semplificata (quindi senza invio dell’accordo individuare). Ora, nel 2023 se quei lavoratori devono lavorare in smart working, devo rifare una ulteriore comunicazione?

Se la modalità di lavoro agile persiste senza soluzione di continuità non sussiste alcuna necessità di ulteriore comunicazione.

– Per il lavoro agile confermate che non vi è più l’obbligo di concederlo ai lavoratori con figli di età inferiore ai 14 anni?

Fino al 31 marzo 2023 l’obbligo sussiste unicamente per i lavoratori fragili e non più per i lavoratori con figli under 14.

– In attesa dell’autorizzazione europea per l’esenzione totale per gli under 36, se lo abbiamo applicato al 50 %  a cosa andiamo incontro ?

In questo caso applicate un altro incentivo che ha le proprie regole. Al momento non è che sussista una automaticità per la quale, una volta ottenuta l’autorizzazione, passate automaticamente sulla nuova. Su questo punto occorre attendere le indicazioni  dell’Istituto.

– Per under 36 e donne svantaggiate assunti o trasformati dopo il 30.06.2022 gli sgravi contributivi spettanti dalla legge di bilancio 2021 non possono essere applicati e vengono persi visto che la commissione europea non ha dato il benestare, corretto?

Si, gli sgravi contributivi relativi alle assunzioni effettuate nel periodo 1 luglio 31 dicembre 2022 non sono riconosciuti in quanto non autorizzati dagli organismi europei.

 – Per pensionati quota 100 è ammesso dal 2023 il lavoro occasionale fino a 10.000 euro o resta il limite precedete di 5000 euro all’anno?

Per i pensionati quota 100,  l’unica possibilità di prestare attività lavorativa fino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni) è possibile, unicamente, con le collaborazioni occasionali ex art. 2222 c.c. con compensi che non possono superare i 5.000 euro: tale concetto è stato ribadito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 324/2022 che lo ha ritenuto conforme al dettato costituzionale.

– Contratto occasionale in agricoltura: azienda agricola che utilizzava i “vecchi” PrestO, si ritrova a fine 2022 con un residuo fondo in portafoglio elettronico. Potrà continuare ad utilizzare ad esaurimento le somme già versate e quindi la vecchia procedura direttamente sul portale INPS o ne dovrà chiedere il rimborso e procedere con la nuova prassi (inoltro modello UNILAV al centro per l’impiego)?

Il contratto di lavoro occasionale in agricoltura si attiva con l’Unilav e con il codice H.03.03. Per quanto riguarda l’eventuale rimborso dei “buoni PrestO” dovrà sentire l’Inps.

– Il contratto di lavoro occasionale in agricoltura, può essere stipulato solo dall’imprenditore agricolo, o anche dal proprietario di terreno (non agricoltore) che necessita di  lavoratori agricoli per brevi periodi?

Il contratto di lavoro occasionale può essere stipulato unicamente dai datori di lavoro agricoli.

– Sussiste questo limite/vincolo per avere le agevolazioni contributive ? Donne con almeno 50 anni di età con un reddito annuo inferiore o uguale a 8200 euro lorde per lavoro dipendente e 4000 euro lorde per lavoro autonomo negli ultimi 12 mesi;

Per quel che riguarda le situazioni oggettive delle donne svantaggiate, in caso di prestazione lavorativa precedente questa non deve aver superato il limite minimo necessario per l’imposizione fiscale sia per il lavoro autonomo che per quello subordinato.

– Anche per i contratti a termine superiore ai 12 mesi i rumors affermano che vogliono togliere la causale?

Per quel che concerne il futuro dei contratti a tempo determinato è intenzione del Governo procedere con un prossimo provvedimento destinato ad allentarne i vincoli. Lo vedremo e lo esamineremo quando la norma sarà in vigore.

– Per under 36 e donne svantaggiate assunti o trasformati dopo il 30.06.2022 gli sgravi contributivi spettanti dalla legge di bilancio 2021 non possono essere applicati e vengono persi visto che la commissione europea non ha dato il benestare: corretto?

Come già detto in precedenza senza autorizzazione non ci sono sgravi.

– Il contratto di lavoro occasionale in agricoltura, può essere stipulato solo dall’imprenditore agricolo, o anche dal proprietario di terreno (non agricoltore) che necessita di lavoratori agricoli per brevi periodi?

La risposta è identica a quella sub 44.

– Per quanto concerne le prestazioni di lavoro autonomo occasionale ex art 2222 cod civ, la soglia di esenzione dalla contribuzione Inps, rimane a 5000 euro, o come per i presto viene alzata a 10.000 euro?

Per le collaborazioni occasionali ex art. 2222 c.c. il limite di esenzione dalla contribuzione Inps resta fissato a 5.000 euro

– Il compenso da lavoro occasionale in agricoltura come modificato dalla legge di bilancio, rientra nel computo della forza lavoro per i datori di lavoro agricoli? E, in caso di cooperativa agricola, rientra nel calcolo per il rispetto del 30%?

A mio avviso rientra nel computo. Aspettiamo delucidazioni dal Ministero del  Lavoro o dall’Inps

– Posso assumere un dipendente che NON ha domicilio né residenza in paesi CEI, e che rimarrebbe nel suo paese a lavorare a distanza? Se sì, come posso fare? Quali gli adempimenti particolari?

Se quel lavoratore a distanza resta nel proprio Paese che non fa parte dell’Unione Europea, credo che Lei debba rispettare le regole vigenti in quel Paese (che, tra l’altro, non ha nominato) atteso che  quella persona non ha alcun contatto con l’Italia.

– Per il lavoro occasionale in agricoltura come vengono versati i contributi? È comunque necessaria l’Iscrizione all’Inps?

I versamenti contributivi per il lavoratore occasionale in agricoltura sono quelli in vigore nelle c.d. “zone svantaggiate” ( quindi molto favorevoli per il datore). Il versamento deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello nel quale sono avvenute le prestazioni alle quali si riferiscono.

– Lavoro agricolo occasionale, data la possibilità di fare un unico LUL, a Dicembre, devo retribuire il lavoratore a Dicembre? oppure senza un LUL mensile devo erogare degli acconti?

Il lavoratore può essere retribuito anche in anticipo o su base settimanale, quindicinale o mensile in maniera tracciabile. Il LUL in un’unica soluzione non è un obbligo ma una facoltà.

– Ai lavoratori extracomunitari in ingresso per lavoro agricolo con decreto flussi stagionale può essere applicato il nuovo contratto di lavoro occasionale in agricoltura?

No, ai lavoratori che entrano con i flussi va fatto il contratto a tempo determinato per attività stagionale presso lo sportello unico per l’immigrazione ubicato presso ogni Prefettura. Il lavoro con contratto occasionale in agricoltura riguarda altri soggetti, ben nominati dalla norma.

– Vorrei porre una domanda relativa all’agevolazione assunzioni under 36: nell’attesa dell’autorizzazione ella Commissione Europea se ci troviamo di fronte  ad una assunzione a tempo indeterminato o ad una trasformazione a tempo indeterminato posso applicare lo sgravio al 50% nell’attesa dell’autorizzazione o devo pagare la contribuzione piena?

Se paga la contribuzione piena potrà ottenere, dopo l’autorizzazione, il conguaglio. Se sceglie di avvalersi dello sgravio contributivo previsto dall’art. 1, commi 100 e seguenti della legge n. 205/2017 sceglie un altro incentivo che è sottoposto a regole diverse.

A questo link puoi rivedere integralmente il Webinar sulla Legge di Bilancio 2023.

Autore

Eufranio Massi
Eufranio Massi 355 posts

E' stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.

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