Indennità di preavviso per la donna nel “periodo protetto” [Cassazione]

La Suprema Corte di Cassazione si è espressa sul caso di una lavoratrice madre durante il “periodo protetto”

Indennità di preavviso per la donna nel “periodo protetto” [Cassazione]

Con sentenza n. 16176 del 17 giugno 2019, la Corte di Cassazione, alla luce della previsione contenuta nell’art. 55 del decreto legislativo n. 151/2001, ha affermato che, in caso di dimissioni volontarie della lavoratrice madre nel c.d. “periodo protetto”, l’indennità sostitutiva del preavviso va sempre corrisposta dal datore di lavoro, pur se le dimissioni stesse risultino preordinate alla assunzione presso altro datore di lavoro.

Di seguito un estratto dal decreto legislativo n. 151/2001:

Art. 55. Dimissioni

  1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell’articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.
  3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
  4. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. A detta convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro.
  5. Nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso.

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1 Commenti

  1. Silvia
    Marzo 07, 09:28

    Buongiorno, un chiarimento. Esonero dal preavviso e percezione dell indennità sono due cose non per forza correlate: alla lavoratrice madre che non dà preavviso, è anche dovuta l indennità da parte del datore di lavoro?

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