Trasferta nel Comune: rimborsi spese e indennità chilometrica

Roberto Camera risponde alle domande degli utenti

Trasferta nel Comune: rimborsi spese e indennità chilometrica

Qualora il lavoratore vada in trasferta nel Comune dove lavora, cosa posso rimborsargli?

Quando la missione lavorativa si svolge all’interno del Comune sede di lavoro, la corretta gestione dei rimborsi richiede attenzione a due aspetti: tipologia di spesa e documentazione. In particolare, se il lavoratore usa mezzo privato, la disciplina consente la non imponibilità dei rimborsi solo a fronte di spese comprovate e documentate, con calcolo dell’eventuale componente chilometrica secondo parametri standardizzati.

Le regole hanno rilievo pratico soprattutto per le trasferte effettuate dal 1° gennaio 2025, in ragione delle novità richiamate dal decreto legislativo indicato e dei chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria.

Ciò che prevede la normativa

Per quanto riguarda le trasferte effettuate all’interno del Comune sede di lavoro, qualora il lavoratore utilizzi un mezzo privato, i rimborsi delle spese di viaggio (anche sotto forma di indennità chilometrica) e trasporto, comprovate e documentate dal lavoratore, non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente.

L’indennità chilometrica dovrà essere calcolata secondo i parametri della tabella ACI.

Tra le spese di viaggio, non concorrono a formare il reddito, anche:

  • i rimborsi delle spese di pedaggio, debitamente documentate,
  • i rimborsi delle spese di parcheggio, comprovate da documenti giustificativi che identifichino in modo certo e univoco il veicolo e la sosta.

Le novità riguardano le trasferte a partire dal primo gennaio 2025, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 192/2024 e dalla circolare AdE interpretativa n. 15/E del 22 dicembre 2025.

Chiarimenti interpretativi

Le novità si applicano alle trasferte dal 1° gennaio 2025 e sono ricondotte:

  • al decreto legislativo n. 192/2024;
  • alla circolare AdE n. 15/E del 22 dicembre 2025, che fornisce indicazioni interpretative.

Il punto operativo, in linea con il testo che hai riportato, è che la non imponibilità è legata alla presenza di spese documentate e comprovate e, per l’indennità chilometrica, al calcolo secondo tabella ACI.

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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