Trasferta di lavoratori in Francia: formalità e adempimenti

Roberto Camera risponde alle domande degli utenti

Trasferta di lavoratori in Francia: formalità e adempimenti

Quali sono le formalità per inviare lavoratori in trasferta in Francia?

La società italiana che invia in trasferta propri lavoratori dall’Italia alla Francia deve, preventivamente:

  • Richiedere il modello A1 all’INPS (dimostrazione che l’azienda paga i contributi previdenziali in Italia);
  • Presentare la Déclaration Préalable de Détachement (DPD) tramite il portale SIPSI del Ministero del Lavoro francese. Questo è il link per registrarsi e fornire le informazioni richieste: https://www.sipsi.travail.gouv.fr/auth/login. La mancata registrazione comporta una sanzione, per ogni lavoratore distaccato, fino a 4.000 euro;
  • Designare un referente che possa interfacciarsi con l’Ispettorato del lavoro francese e conservare la documentazione richiesta durante il periodo del distacco.
    Ricordiamo che durante la trasferta il lavoratore non potrà ricevere condizioni di lavoro inferiori rispetto a quanto previsto in Francia per i lavoratori che svolgono le medesime mansioni.
    Da verificare anche la durata della trasferta, al fine di valutare gli aspetti fiscali.

La trasferta e la disciplina del distacco transnazionale

La qualificazione del rapporto come trasferta secondo l’ordinamento italiano non esclude l’applicazione della disciplina europea e francese sul distacco transnazionale. Ai fini della normativa del Paese ospitante, assume rilievo lo svolgimento temporaneo dell’attività lavorativa in Francia nell’ambito di una prestazione di servizi, purché il rapporto di lavoro con l’impresa italiana prosegua durante il periodo di permanenza all’estero.

La disciplina di riferimento è contenuta nella Direttiva 96/71/CE, come modificata dalla Direttiva UE 2018/957, e negli articoli da L. 1261-1 a L. 1265-1 del Code du travail francese.

Il modello A1 e la legislazione previdenziale applicabile

Il documento portatile A1 certifica quale legislazione di sicurezza sociale continua ad applicarsi al lavoratore durante lo svolgimento temporaneo dell’attività in un altro Stato membro. Per i lavoratori dipendenti distaccati, la domanda è presentata telematicamente all’INPS dal datore di lavoro o dall’intermediario previdenziale abilitato.

In presenza delle condizioni previste dall’articolo 12 del Regolamento CE n. 883/2004, il lavoratore può continuare a essere soggetto alla legislazione previdenziale italiana quando la durata prevista dell’attività all’estero non supera 24 mesi e l’invio non avviene in sostituzione di un altro lavoratore distaccato.

La dichiarazione preventiva mediante il portale SIPSI

La dichiarazione preventiva di distacco deve essere trasmessa in lingua francese e prima dell’inizio della prestazione attraverso il servizio telematico SIPSI. La comunicazione contiene, tra gli altri elementi, i dati dell’impresa distaccante, i luoghi e la durata prevista della prestazione, le informazioni relative ai lavoratori, l’attività svolta, la retribuzione applicata e la legislazione previdenziale di riferimento.

La dichiarazione comprende anche la designazione del rappresentante dell’impresa durante la permanenza in Francia e l’indicazione del luogo o delle modalità attraverso cui la documentazione può essere resa accessibile agli organi di controllo francesi.

La funzione del rappresentante in Francia

Il rappresentante costituisce il punto di contatto tra l’impresa distaccante e l’Ispettorato del lavoro francese per tutta la durata della prestazione. La normativa richiede che siano indicate le sue coordinate e le modalità di accesso alla documentazione utile a verificare il rispetto delle disposizioni applicabili al distacco.

La documentazione rilevante può comprendere gli elementi relativi al rapporto di lavoro, alla durata dell’attività, alla retribuzione, all’orario e alla copertura previdenziale del lavoratore. Le autorità francesi possono richiedere che i documenti necessari ai controlli siano disponibili in lingua francese.

Le sanzioni previste dalla normativa francese

L’omessa dichiarazione preventiva o la violazione degli obblighi connessi al distacco può comportare una sanzione amministrativa fino a 4.000 euro per ciascun lavoratore distaccato. L’importo può raggiungere 8.000 euro per lavoratore in caso di reiterazione entro due anni, fermo restando il limite complessivo di 500.000 euro.

La determinazione concreta della sanzione tiene conto della gravità della violazione, delle circostanze del caso, del comportamento dell’autore e delle sue condizioni economiche.

Le condizioni di lavoro garantite durante il distacco

Durante il periodo di attività in Francia deve essere rispettato il nucleo inderogabile delle condizioni di lavoro e di occupazione previsto dalla normativa francese e dai contratti collettivi applicabili. La tutela riguarda, in particolare, la retribuzione, la durata massima del lavoro, i periodi minimi di riposo, le ferie retribuite, la salute e sicurezza sul lavoro, la parità di trattamento e il divieto di discriminazione.

La disciplina del Paese ospitante opera indipendentemente dalla legge applicabile al contratto di lavoro, ferma restando l’applicazione di eventuali condizioni più favorevoli riconosciute al lavoratore.

La durata del distacco e gli aspetti fiscali

Il profilo previdenziale e quello fiscale rispondono a discipline differenti. Il possesso del modello A1 certifica la legislazione di sicurezza sociale applicabile, ma non determina automaticamente il Paese nel quale devono essere assoggettate a imposizione le retribuzioni.

In base all’articolo 15 della Convenzione tra Italia e Francia contro le doppie imposizioni, le retribuzioni relative a un’attività esercitata in Francia possono restare imponibili esclusivamente nello Stato di residenza quando ricorrono congiuntamente specifiche condizioni: permanenza in Francia non superiore complessivamente a 183 giorni nell’anno fiscale, pagamento della retribuzione da parte di un datore di lavoro non residente in Francia e mancata imputazione del relativo costo a una stabile organizzazione o base fissa situata in Francia.

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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1 Commenti

  1. Dott. Camera buongiorno. Quindi anche se un’azienda italiana invia in Francia per pochi giorni un lavoratore (casistica tipica di trasferta, no di distacco), occorre presentare, oltre il modello A1, a Déclaration Préalable de Détachement (DPD) tramite il portale SIPSI e la designazione di un referente in Francia?
    Per le trasferte di pochi giorni non è sufficiente il solo modello A1?

    Cordiali saluti.

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