Ticket NASpI: come si calcola e qual è l’importo dovuto nel 2026

Roberto Camera risponde alle domande degli utenti

Ticket NASpI: come si calcola e qual è l’importo dovuto nel 2026

Come si calcola il Ticket NASpI?

Il Ticket NASpI, noto anche come contributo di licenziamento, rappresenta un onere a carico del datore di lavoro privato in caso di cessazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La sua funzione è quella di finanziare il sistema degli ammortizzatori sociali, collegando il costo del recesso datoriale alla potenziale fruizione dell’indennità di disoccupazione da parte del lavoratore.

Ciò che prevede la normativa

Il cosiddetto Ticket Licenziamento deve essere erogato, dal datore di lavoro privato, in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI al lavoratore.

L’importo da pagare all’INPS è pari al 41% del massimale mensile dell’indennità di disoccupazione (NASpI), che, per l’anno 2026, è pari a 1.584,70 euro (circolare INPS n. 4/2026), per ogni anno di lavoro, fino ad un massimo di 3 anni.

La misura del contributo è quindi parametrata al massimale NASpI vigente nell’anno di cessazione e alla durata del rapporto di lavoro, con un tetto massimo di tre annualità.

Eventuali chiarimenti interpretativi

La prassi INPS ha chiarito che il Ticket NASpI è dovuto a prescindere dall’effettiva fruizione della prestazione da parte del lavoratore, essendo sufficiente che la causale di cessazione rientri tra quelle astrattamente idonee a dare diritto all’indennità.

Il contributo assume pertanto una natura oggettiva, collegata all’evento della cessazione del rapporto a tempo indeterminato e non alla posizione contributiva individuale del lavoratore.

Autore

Roberto Camera
Roberto Camera 683 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

Vedi tutti gli articoli di questo autore →

0 Commenti

Non ci sono Commenti!

Si il primo a commentare commenta questo articolo!

Rispondi

Solo registrati possono commentare.