Sostituzione maternità: proroga del termine e riassunzione con stop & go
Roberto Camera risponde alle domande degli utenti
Un lavoratore assunto a tempo determinato per sostituzione di maternità, con contratto destinato a cessare al rientro della lavoratrice sostituita, può essere successivamente riassunto con un nuovo contratto a termine e a quali condizioni?
Il contratto a tempo determinato stipulato per sostituzione di maternità è strutturalmente collegato all’assenza della lavoratrice sostituita. L’intervento della Legge di bilancio 2026 ha introdotto una disposizione che incide sulla durata di tale rapporto, prevedendo una disciplina speciale rispetto alla regola ordinaria di coincidenza tra assenza e termine del contratto.
Occorre quindi distinguere tra la proroga del rapporto sostitutivo e l’eventuale nuova assunzione a termine successiva alla cessazione.
Ciò che prevede la normativa
Fatte le opportune valutazioni, si potrebbe applicare la nuova norma prevista all’art. 4, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 151/2001 (TU maternità e paternità), introdotta dalla Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025). Tale disposizione prevede la possibilità di prorogare il contratto a termine, avviato per sostituire una lavoratrice che ha fruito di uno dei congedi di maternità previsti dal decreto 151, fino all’anno di vita del bambino indipendentemente dal rientro della neo-mamma.
Una volta raggiunta tale data, il rapporto dovrà cessare. Qualora l’azienda voglia riassumere il lavoratore, dovrà procedere ad effettuare il cd. “stop & go” e dovrà essere prevista una nuova causale.
Chiarimenti interpretativi
La previsione di cui all’art. 4, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 151/2001 configura una norma speciale che consente la proroga del contratto sostitutivo fino al compimento dell’anno di vita del bambino, anche in presenza del rientro anticipato della lavoratrice.
Alla scadenza così determinata, il rapporto si estingue per decorrenza del termine.
L’eventuale successiva instaurazione di un nuovo contratto a tempo determinato con il medesimo lavoratore rientra invece nella disciplina generale sulla successione dei contratti a termine. In tale ambito:
- deve essere rispettato l’intervallo temporale obbligatorio tra i due rapporti, il cosiddetto stop & go;
- il nuovo contratto deve essere sorretto da una causale autonoma, non potendo più essere richiamata la causale sostitutiva ormai esaurita.
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