Sgravio contributivo sostituzione maternità: obbligatorio e parentale
Roberto Camera risponde alle domande degli utenti
Lo sgravio per sostituzione maternità <20 dipendenti viene concesso per la sola astensione obbligatoria della persona sostituita od anche per il congedo parentale? Per quanto tempo massimo?
Le aziende con meno di 20 dipendenti possono beneficiare di uno sgravio contributivo del 50% sui contributi a carico del datore di lavoro in caso di sostituzione della lavoratrice in maternità. Ma quali sono i periodi coperti da questo incentivo? Lo sgravio si applica non solo durante il congedo obbligatorio di maternità, ma anche durante l’eventuale congedo parentale successivo, che può essere richiesto sia dalla madre che dal padre.
Durata dello sgravio per la sostituzione maternità
Il beneficio contributivo viene concesso fino al compimento di un anno di età del bambino. Questo significa che le aziende possono usufruire dello sgravio per un massimo di 12 mesi a partire dalla nascita del figlio, coprendo sia il periodo di congedo obbligatorio che quello di congedo parentale, indipendentemente dal genitore che lo richiede.
Normativa di riferimento: D.Lvo 151 del 2001
La legge di riferimento per questo sgravio contributivo è l’art. 4 del D.Lvo 151/2001, che disciplina le agevolazioni per le aziende in caso di sostituzione durante la maternità e il congedo parentale. Questo incentivo ha lo scopo di supportare le imprese che adottano politiche inclusive e favorevoli alla conciliazione tra lavoro e vita familiare.
Perché sfruttare questo sgravio?
Questo sgravio contribuisce a promuovere un ambiente di lavoro inclusivo e attento alle esigenze familiari dei dipendenti. Le imprese che utilizzano correttamente questa agevolazione possono ridurre i costi del personale, favorendo al contempo un equilibrio tra le necessità lavorative e quelle familiari.
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2 Commenti
Nicola Lorenzin
Maggio 26, 11:57Buongiorno,
ho il caso di un’azienda che ha assunto una lavoratrice in sostituzione di maternità per 6 mesi con agevolazione INPS del 50%, in quanto l’azienda è inferiore alle 20 unità. Il datore di lavoro vorrebbe alla scadenza trasformare a tempo indeterminato il contratto agevolato ed assumere una nuova lavoratrice con contratto a termine di 6 mesi per sostituzione della stessa lavoratrice ancora assente per maternità. Secondo lei, è possibile godere dell’agevolazione INPS anche per il secondo contratto, nonostate la lavoratrice da sostituire sia la medesima? Si ringrazia per la collaborazione.
Roberto Camera
Maggio 27, 19:20Ritengo di sì, in quanto si tratta pur sempre di una sostituzione di una lavoratrice assente per maternità, nell’anno successivo dalla nascita del figlio.