Se distacco un mio lavoratore presso un’altra azienda, posso fatturare il suo lavoro all’azienda che riceve la prestazione?
Il distacco soggiace alle regole previste dall’art. 30 del d.l.vo 276/2003 e che si possono così sintetizzare: interesse del distaccante, temporaneità, titolarità del rapporto di lavoro sempre in capo al distaccante. Detto ciò, qualora siano presenti questi presupposti, che fanno ritenere genuino il distacco, il datore di lavoro può fatturare all’azienda “distaccataria” il puro costo del lavoro, senza aggiungere altro; ciò al fine di non far ritenere che vi sia una intermediazione illecita di manodopera.
Autore
Rispondi
Solo registrati possono commentare.



Assunzioni Olimpiadi 2026: cercasi addetti all’assistenza clienti
Contratti a tempo determinato: cambia la scadenza delle causali
Generazione Vincente torna alla Fiera Progress 2025 di Lanciano
Le integrazioni salariali per eccessivo calore

0 Commenti
Non ci sono Commenti!
Si il primo a commentare commenta questo articolo!