Sciopero e assenza dal lavoro: quando è legittimo per il lavoratore
Roberto Camera risponde alle domande degli utenti
Un solo lavoratore può assentarsi dicendo di essere in sciopero, oppure lo sciopero deve essere indetto da un sindacato?
Il diritto di sciopero è uno dei diritti fondamentali riconosciuti al lavoratore ed è espressamente tutelato dall’articolo 40 della Costituzione.
Tuttavia, pur essendo un diritto individuale, il suo esercizio non può prescindere da una dimensione collettiva. Questo aspetto è centrale per comprendere quando un’assenza dal lavoro possa essere legittimamente qualificata come sciopero e quando, invece, assuma una diversa rilevanza giuridica.
Inquadramento del diritto di sciopero
Il diritto di sciopero, tutelato dall’articolo 40 della Costituzione, è un diritto individuale del lavoratore, ma il suo esercizio ha natura necessariamente collettiva.
Affinché un’assenza dal lavoro possa essere qualificata come sciopero legittimo, è necessario che l’astensione si inserisca in un’azione collettiva riconoscibile, normalmente proclamata da un’organizzazione sindacale o comunque riferibile a una mobilitazione collettiva di più lavoratori.
Ne consegue che il singolo lavoratore non può legittimamente assentarsi dal lavoro qualificando l’assenza come sciopero in modo isolato, in assenza di una proclamazione sindacale o di un’iniziativa collettiva.
Quando l’assenza non è sciopero
Se l’astensione dal lavoro non si colloca all’interno di una mobilitazione collettiva riconoscibile, l’assenza non è giuridicamente qualificabile come sciopero.
In tali casi, il comportamento del lavoratore integra una assenza ingiustificata, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano disciplinare.
È quindi irrilevante che il lavoratore dichiari soggettivamente di essere “in sciopero” se manca il presupposto essenziale dell’azione collettiva.
Poteri del datore di lavoro e profili disciplinari
In presenza di un’assenza ingiustificata, il datore di lavoro può attivare le procedure disciplinari previste dal contratto collettivo applicato.
Resta fermo l’obbligo di rispettare i principi di proporzionalità e gradualità della sanzione, valutando il comportamento complessivo del lavoratore e le circostanze concrete del caso.
Non è invece possibile adottare provvedimenti disciplinari quando l’assenza si inserisce in uno sciopero legittimamente proclamato e riconoscibile come azione collettiva.
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