Rientro anticipato dalla malattia: è valido senza rettifica del certificato medico?

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Rientro anticipato dalla malattia: è valido senza rettifica del certificato medico?

Il dipendente ha ripreso l’attività lavorativa durante il periodo di malattia, dicendo che ha richiesto al medico la rettifica del certificato per il rientro anticipato. Siamo in regola?

È importante chiarire che un lavoratore non può riprendere l’attività lavorativa se risulta ancora coperto da un certificato medico di malattia non chiuso o non rettificato.
Finché il certificato telematico trasmesso all’INPS dal medico curante rimane aperto, il dipendente risulta ufficialmente non idoneo al lavoro e, pertanto, non può essere ammesso in azienda a svolgere alcuna mansione.

La dichiarazione del lavoratore non basta

Nel caso specifico, la semplice dichiarazione del lavoratore di aver richiesto la rettifica non è sufficiente. Il datore di lavoro, prima di consentire il rientro in servizio, deve verificare la presenza di un nuovo certificato medico (o della rettifica di quello precedente) che indichi chiaramente la data di fine malattia anticipata o l’avvenuta chiusura del periodo di malattia.

Solo a seguito dell’emissione del nuovo certificato e della sua trasmissione telematica all’INPS, il lavoratore può essere considerato idoneo alla ripresa dell’attività.

Conseguenze del rientro senza rettifica

In assenza di tale aggiornamento formale, il dipendente risulta ancora in malattia e la sua presenza sul luogo di lavoro rappresenterebbe una irregolarità amministrativa, con potenziali conseguenze sia per lui (in caso di infortuni o controlli) sia per il datore di lavoro, che avrebbe consentito la prestazione in violazione del periodo di malattia certificato.

In sintesi:

  • Il rientro anticipato è possibile solo se il medico curante emette un nuovo certificato o rettifica quello in corso.
  • Il datore deve verificare la registrazione telematica della chiusura o rettifica prima di far riprendere il servizio.
  • Senza tale rettifica, il lavoratore non può essere considerato idoneo e non deve essere ammesso in azienda.

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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