Prestazioni occasionali, precisazioni sul tetto dei 5mila euro

Roberto Camera risponde al quesito di un utente

Prestazioni occasionali, precisazioni sul tetto dei 5mila euro

Per le prestazioni occasionali il tetto dei 5mila euro riguarda il valore massimo per non ricadere nella gestione separata dell’Inps del fatturato del prestatore per il 2022?

Dobbiamo distinguere le due tipologie contrattuali che hanno nomi simili:

  1. Prestazioni occasionali(ex voucher), previste dall’art. 54-bis del DL 50/2017
  • Il prestatore, per singolo utilizzatore, può ricevere compensi, nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre), di importo non superiore a 2.500 euro;
  • Il prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, non può ricevere, nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre), compensi di importo complessivamente superiore a 5.000 euro.
  1. Prestazioni autonome occasionali, previste dall’art. 2222 c.c.
  • Non sussiste un limite di compenso;
  • Il tetto dei 5mila euro per anno civile (1° gennaio – 31 dicembre), rappresenta un limite alla decontribuzione. Una volta superato detto limite il committente dovrà corrispondere, sui compensi, la relativa contribuzione a gestione separata INPS. Ricordo che il tetto dei 5mila euro riguarda i compensi ricevuti dal prestatore da parte di tutti i committenti nell’anno civile.

 

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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