Premio di risultato: deposito, verifica e documentazione finale

Roberto Camera risponde alle domande degli utenti

Premio di risultato: deposito, verifica e documentazione finale

Oltre all’accordo sul premio di risultato, devo depositare anche la lettera con i risultati conseguiti a consuntivo?

Non è previsto un obbligatorio al deposito della lettera dove viene effettuata la verifica finale del raggiungimento degli indicatori previsti nell’accordo sul premio di risultato.

L’adempimento obbligatorio, al fine di beneficiare della detassazione, riguarda il deposito telematico dell’accordo aziendale o territoriale che istituisce il premio di risultato, entro i termini previsti (30 giorni dalla sottoscrizione), unitamente alla dichiarazione di conformità.

La verifica degli indicatori deve invece:

  • essere effettuata secondo quanto previsto dall’accordo;
  • essere documentabile in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate o degli altri organi ispettivi;
  • dimostrare che vi sia stato un effettivo incremento degli indicatori individuati nell’accordo.

Premio di risultato: deposito, verifica e documentazione finale

La disciplina fiscale dei premi di risultato collega l’applicazione del regime tributario agevolato alla presenza di incrementi misurabili e verificabili di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione. Le somme devono essere erogate in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati dai soggetti legittimati dalla normativa.

Il riferimento normativo è contenuto nell’articolo 1, commi 182 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, mentre i criteri per la misurazione degli incrementi sono disciplinati dagli articoli 2 e 4 del decreto interministeriale 25 marzo 2016.

L’accordo collettivo deve individuare gli obiettivi ai quali è collegata l’erogazione del premio, i relativi indicatori e il periodo entro il quale deve essere verificato l’eventuale incremento. Gli indicatori possono riguardare, a titolo esemplificativo, l’aumento della produzione, la riduzione dei costi, il miglioramento della qualità dei prodotti o dei processi oppure la riorganizzazione dell’orario di lavoro.

Come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016, il risultato conseguito dall’azienda deve essere incrementale rispetto al risultato registrato all’inizio del periodo di maturazione del premio. La durata di tale periodo è stabilita dalla contrattazione collettiva.

Il deposito dell’accordo collettivo

Il deposito telematico riguarda il contratto collettivo aziendale o territoriale che disciplina il premio di risultato. All’accordo deve essere associata la dichiarazione di conformità, attraverso la quale viene attestato il rispetto dei requisiti previsti dalla disciplina agevolativa.

L’articolo 5 del decreto interministeriale 25 marzo 2016 richiama il deposito previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Quest’ultima disposizione stabilisce che i benefici contributivi, fiscali o di altra natura collegati alla contrattazione collettiva aziendale o territoriale possono essere riconosciuti a condizione che i relativi contratti siano depositati telematicamente presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente.

La procedura richiede il caricamento del contratto e l’inserimento delle informazioni essenziali relative al datore di lavoro, alla tipologia dell’accordo, alla data di sottoscrizione e al periodo di validità, secondo le indicazioni pubblicate dal Ministero del Lavoro sul deposito telematico dei contratti.

Il documento consuntivo non è soggetto a deposito

La normativa non contempla un autonomo obbligo di deposito della lettera o del documento con cui, alla conclusione del periodo di misurazione, vengono riepilogati i risultati effettivamente raggiunti.

Il documento consuntivo non costituisce, pertanto, un ulteriore accordo collettivo da depositare, purché si limiti a dare evidenza dell’applicazione dei criteri già definiti nell’accordo originario. La sua funzione è differente da quella del contratto aziendale o territoriale: non introduce gli obiettivi e gli indicatori, ma documenta il risultato emerso dalla loro successiva misurazione.

L’adempimento previsto dall’articolo 5 del decreto interministeriale 25 marzo 2016 resta quindi riferito all’accordo collettivo che istituisce e disciplina il premio, unitamente alla relativa dichiarazione di conformità.

La verifica dell’incremento a consuntivo

La verifica finale conserva un ruolo determinante ai fini della detassazione del premio di risultato. Al termine del periodo stabilito dall’accordo deve essere possibile confrontare il risultato raggiunto con il valore assunto come riferimento e dimostrare l’esistenza di un incremento effettivo, oggettivo e verificabile.

La maturazione del premio sulla base delle regole contrattuali e il riconoscimento del beneficio fiscale costituiscono due aspetti distinti. Il premio può risultare dovuto secondo quanto previsto dall’accordo, ma l’applicazione del regime tributario agevolato richiede anche il conseguimento dell’incremento previsto dalla normativa.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 29 marzo 2018 distingue infatti la strutturazione del premio dall’accertamento del risultato incrementale richiesto per l’applicazione della tassazione agevolata. La prima riguarda le condizioni contrattuali di maturazione del premio; il secondo attiene alla sussistenza dei presupposti fiscali.

Gli indicatori previsti dall’accordo

La verifica non deve necessariamente riguardare tutti gli obiettivi contemplati dall’accordo. Qualora il contratto collettivo preveda più obiettivi tra loro alternativi, ai fini fiscali è sufficiente che, al termine del periodo considerato, risulti realizzato l’incremento di almeno uno degli indicatori individuati.

La misurazione deve comunque avvenire secondo criteri stabiliti preventivamente e riferiti a un periodo congruo. Il confronto deve permettere di accertare un miglioramento rispetto a un dato iniziale e non la semplice realizzazione di un risultato già raggiunto in precedenza.

La necessità di un risultato effettivamente incrementale è stata ribadita anche dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 296 del 14 aprile 2023, secondo la quale la verifica deve basarsi sugli indicatori e sui criteri di misurazione individuati dalla contrattazione collettiva.

La funzione della documentazione finale

Sebbene non sia soggetta a deposito, la documentazione relativa ai risultati conseguiti assume rilievo in caso di verifica fiscale o ispettiva. Essa deve consentire di ricostruire il metodo seguito, i valori presi in considerazione e il confronto tra la situazione iniziale e quella rilevata al termine del periodo definito dall’accordo.

La lettera consuntiva rappresenta quindi uno degli strumenti attraverso i quali può essere dimostrato il raggiungimento degli obiettivi. La sua funzione è documentale e probatoria: consente di collegare l’erogazione del premio agli indicatori stabiliti dalla contrattazione collettiva e di verificare la sussistenza delle condizioni richieste per l’applicazione del trattamento fiscale agevolato.

Tale funzione trova fondamento nei criteri di misurazione stabiliti dall’articolo 2 del decreto interministeriale 25 marzo 2016 e nei chiarimenti contenuti nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016.

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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