Pfi, nuove Linee Guida per i tirocini extracurricolari

Pfi, nuove Linee Guida per i tirocini extracurricolari

Linee Guida per i tirocini extracurricolari

Le nuove Linee Guida per i tirocini extracurricolari saranno regolamentati dal PFI, progetto formativo individuale. Il Pfi definisce obiettivi formativi e modalità di attivazione e svolgimento dello stage. Definito tra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante, fissa l’ indennità minima di 300 euro lordi a favore del tirocinante come compenso per un periodo lavorativo che avrà una durata minima di 2 mesi (uno nel caso di aziende stagionali) e massimo di 12 mesi (24 se il tirocinante è affetto da disabilità).

Le nuove linee guida perfezionano le regole vigenti, datate 24 Gennaio 2013, con particolare attenzione agli obiettivi prefissati, che sono: rafforzare la vigilanza sulla genuinità dei tirocini, per fare emergere le forme fittizie di lavoro subordinato; garantire la «qualità» del tirocinio, in considerazione della peculiarità di strumento di orientamento professionale per i giovani. In quest’ottica le linee guida assicurano gli standard minimi per regolamentare i tirocini con la possibilità delle Regioni di disporre maggiori tutele, mai minori, per il tirocinante.

Il tirocinio, come in passato, rimane una misura formativa di politica attiva, il cui obiettivo è creare un contatto diretto tra soggetto ospitante (imprese) e tirocinante (giovani e soggetti in difficoltà sul mercato del lavoro) al fine di arricchire il bagaglio di conoscenze e di competenze professionali e dell’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro. Fermo restando che le suddette linee guida si applicano solo ai tirocini extracurricolari.

Come si diceva la durata dei tirocini, che praticamente è la stessa per tutti i soggetti, prevede una durata minima di due mesi, che diventa uno nel caso di tirocini svolti presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, e una durata massima di 12 mesi, salvo il caso di tirocinanti affetti da disabilità per i quali la durata si estende fino a 24 mesi. Il tirocinante ha diritto, inoltre, della sospensione in caso di infortunio o di malattia di lunga durata (cioè pari o superiore a 30 giorni), di maternità, nel caso di chiusura dell’azienda(che superi almeno i 15 giorni).

Il tirocinio prevede il coinvolgimento di tre soggetti:

  • il tirocinante, colui che effettua lo stage
  • il soggetto ospitante, cioè la struttura presso la quale si svolge il tirocinio (può essere qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata)
  • il soggetto promotore, che è l’ente terzo rispetto al soggetto ospitante e al tirocinante, con il compito di attivare e promuovere i tirocini (servizi per l’impiego; università; Anpal ecc.). Alcune condizioni sono poste ai soggetti ospitanti, tra cui l’essere in regola con la normativa in materia di sicurezza e con quella sui disabili (legge n. 68/1999), non avere procedure di cassa integrazione in atto, non aver avuto licenziamenti. Inoltre, è fissato un numero massimo di tirocini ospitabili, organizzato per ‘unità operativa’ e con riferimento al numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato (esclusi apprendisti) e o a termine. I tirocini sono attivati e vanno svolti sulla base di apposite convenzioni tra soggetti promotori e soggetti ospitanti, predisposte dalle regioni e strutturate almeno con le seguenti sezioni:
  • obblighi del soggetto promotore e soggetto ospitante
  • modalità di attivazione
  • valutazione e attestazione degli apprendimenti
  • monitoraggio
  • decorrenza e durata della convenzione
  • un Pfi per ciascun tirocinante

Il PFI contiene, inoltre, tutte le indicazioni formative, la durata dell’esperienza di tirocinio, le ore giornaliere e settimanali a cui è tenuto il tirocinante ( a seconda di quanto previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante), le indennità, le garanzie assicurative e infine le attività che deve svolgere il tirocinante.

Come per il passato, anche le nuove Linee guida individuano due tutor-responsabili per i tirocini: il tutor del soggetto ospitante e il tutor del soggetto promotore.

Il tirocinante ha diritto ad una indennità che è fissata nel minimo di 300 euro lordi mensili nel caso in cui la presenza e la partecipazione dello stesso abbia superato il 70% delle ore su base mensile. Dal punto di vista fiscale, l’indennità è equiparata a reddito di lavoro dipendente e la percezione non comporta la perdita dello stato di disoccupazione.

Si rivedono poi le sanzioni applicabili in caso di inadempimento;

Ferme le ordinarie sanzioni previste in caso di non corretta qualificazione del rapporto di tirocinio e di omissione delle comunicazioni obbligatorie, regioni e province autonome dovranno prevedere le seguenti misure sanzionatorie:

  • per violazioni non sanabili (tirocinio attivato senza rispetto delle condizioni, ad esempio fuori dalla durata massima o dal numero massimo di tirocinanti ospitanti), intimazione della cessazione del tirocinio e interdizione per 12 mesi dall’attivazione di nuovi tirocini a carico del soggetto promotore e/o a quello ospitante
  • per violazioni sanabili (inadempienze ai compiti richiesti ai soggetti promotori o ospitanti ecc.), invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. In mancanza di regolarizzazione, interdizione per 12 mesi dall’attivazione di nuovi tirocini a carico del soggetto promotore e/o a quello ospitante.

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