Permessi per malattia oncologica: cosa deve fare il lavoratore

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Permessi per malattia oncologica: cosa deve fare il lavoratore

Cosa deve fare il dipendente che richiede un permesso previsto per chi è affetto da malattia oncologica?

La recente introduzione di specifici permessi per lavoratori affetti da patologie oncologiche risponde all’esigenza di garantire continuità di cura e tutela del rapporto di lavoro. La disciplina individua requisiti precisi e adempimenti puntuali che il lavoratore è tenuto a rispettare nei confronti del datore di lavoro.

Ciò che prevede la normativa

Se si riferisce al permesso previsto dall’art. 2, della Legge 106/2025, il lavoratore può richiedere sino a 10 ore annue di permesso per visite, esami stru­mentali, analisi chimico-cliniche e micro­ biologiche nonché cure mediche frequenti.

Il lavoratore deve dichiarare al datore di lavoro di essere in possesso dei requisiti richiesti:

  • prescrizione del medico di medicina generale o dello specia­lista operante in una struttura sanitaria pub­blica o privata accreditata;
  • possesso di un grado di invalidità civile superiore al 73%, del lavoratore o del figlio.

Una volta rientrato dal permesso, il lavoratore deve produrre l’attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale ha effettuato la prestazione sanitaria prescritta.

La norma individua quindi un diritto soggettivo condizionato al possesso di specifici requisiti sanitari e documentali.

Orientamenti ministeriali e giurisprudenziali

La disciplina del permesso ex art. 2 della Legge n. 106/2025 è costruita su un meccanismo dichiarativo e documentale, che consente al datore di lavoro di verificare la legittima fruizione del permesso senza entrare nel merito della patologia.

La richiesta preventiva dei requisiti e la successiva produzione dell’attestazione sanitaria costituiscono elementi essenziali per garantire trasparenza, correttezza e tracciabilità dell’utilizzo del permesso.

Il lavoratore affetto da patologia oncologica, o genitore di figlio con invalidità civile superiore al 73%, può fruire di fino a 10 ore annue di permesso per cure e accertamenti sanitari, nel rispetto delle modalità previste dalla Legge n. 106/2025.
La corretta gestione dell’istituto richiede una dichiarazione preventiva dei requisiti e la produzione dell’attestazione sanitaria al rientro, a tutela di entrambe le parti del rapporto di lavoro.

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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