Patto di non concorrenza: durata massima e validità
Roberto Camera risponde alle domande degli utenti
Sono un operaio specializzato che ha stipulato un patto di non concorrenza di 4 anni. Ho letto che il patto non poteva andare oltre i 3 anni. Quindi devo considerare il patto nullo e posso non applicarlo?
La norma di riferimento è l’articolo 2125 del Codice Civile, che disciplina il patto di non concorrenza. Tale accordo, stipulato tra datore di lavoro e lavoratore al momento dell’assunzione o alla cessazione del rapporto, ha lo scopo di limitare l’attività lavorativa futura del dipendente per evitare che questi, terminato il rapporto, svolga attività concorrenziale o utilizzi informazioni aziendali sensibili a vantaggio di altre imprese.
Secondo quanto previsto dal citato articolo, il patto è valido solo se:
- è stipulato per iscritto;
- prevede un corrispettivo economico adeguato, proporzionato al sacrificio richiesto al lavoratore;
- è circoscritto nei limiti di oggetto, tempo e luogo;
- rispetta la durata massima prevista dalla legge.
Sul punto temporale, l’art. 2125 c.c. è molto chiaro:
“La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata.”
Pertanto, nel suo caso – trattandosi di un operaio specializzato, quindi non dirigente – il limite massimo legale è di 3 anni. Ciò significa che il patto non è nullo, ma si riduce automaticamente alla durata massima consentita.
In pratica, il vincolo resta valido ed efficace per 3 anni, mentre il quarto anno si considera privo di effetti.
Questa riduzione automatica opera di diritto, senza bisogno di accordi o modifiche formali. Tuttavia, il datore di lavoro continua ad essere obbligato a corrispondere il compenso pattuito, proporzionalmente al periodo effettivo di validità del patto (3 anni).
Dal punto di vista pratico, quindi:
- non può ignorare il patto, ma può considerarlo efficace solo entro il triennio;
- decorso tale termine, è libero di svolgere attività lavorativa anche in concorrenza, salvo altri vincoli di riservatezza o clausole specifiche.
È opportuno infine verificare che il corrispettivo economico previsto sia congruo e proporzionato, poiché un importo eccessivamente basso potrebbe comunque comportare la nullità del patto per mancanza di equilibrio tra le parti (come chiarito da consolidata giurisprudenza di Cassazione).
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