Nuovi spazi per la somministrazione di lavoratori assunti a tempo indeterminato
L'editoriale di Eufranio Massi
Il quadro di intervento della legge n. 112
La legge n. 112 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 62/2026, è stato il mezzo attraverso il quale il Parlamento, emendando il testo governativo, ha dettato alcune novità su istituti particolarmente importanti: mi riferisco, ad esempio, alla identificazione delle voci che compongono il trattamento economico complessivo (TEC), destinato ad avere una importanza ben maggiore di quella per cui è nato (è richiesto, riferito ai lavoratori in forza, per accedere agli sgravi contributivi previsti per le assunzioni agevolate stabilite dagli articoli da 1 a 4), alle novità per i disabili che hanno in corso un rapporto di apprendistato o un contratto a termine, ad alcuni chiarimenti che riguardano i contratti di prossimità ed il distacco senza interesse del distaccante in alcune ipotesi specifiche. Anche la somministrazione è stata “toccata” da alcune importanti novità come dimostra il contenuto dell’art. 16-quinquies: ed è su questo argomento che effettuerò la mia riflessione.
Il criterio di esame
Ma, andiamo con ordine.
Il computo dei periodi di missione
La prima novità riguarda le modalità di calcolo della durata complessiva in sommatoria dei contratti a tempo determinato e della somministrazione a termine.
Nell’art. 19, comma 2, secondo periodo, del D.L.vo n. 81/2015, dopo le parole “dei periodi di missione” è stata inserita la seguente frase. “di lavoratori assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo determinato”. Ora la frase complessiva del secondo periodo del comma 2, secondo periodo, dell’art. 19 è la seguente: “Ai fini del computo di tale periodo si tiene, altresì, conto dei periodi di missione dei lavoratori assunti dal somministratore con contratto a tempo determinato, aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni a tempo determinato”. Di conseguenza, i periodi di missione a termine dei lavoratori somministrati assunti a tempo indeterminato non contano per l’utilizzatore, nella sommatoria, ai fini del raggiungimento del tetto dei 24 mesi (o di quello diverso previsto dalla contrattazione collettiva). Questa disposizione appare essere notevole vantaggio per gli utilizzatori che hanno usufruito, in missione, delle prestazioni lavorative di lavoratori già assunti a tempo indeterminato dalle imprese di somministrazione.
Il nuovo limite dei trentasei mesi
Il successivo comma 2-bis, inserito nel corpus del predetto art. 19 del D.L.vo n. 81/2015, introduce una disposizione la quale afferma che un lavoratore somministrato, assunto dall’Agenzia con contratto a tempo indeterminato, può svolgere periodi di missione anche non continuativi presso uno stesso utilizzatore, per mansioni di pari livello e categoria legale, per un periodo non superiore a 36 mesi, fatto salvo che il contratto collettivo applicato dall’utilizzatore non preveda un termine diverso. Tale limite decorre dal 28 giugno 2026 che è la data di entrata in vigore della legge di conversione n. 112, ed eventuali precedenti periodi di missione non rilevano ai fini del computo complessivo, se effettuati dal lavoratore, dopo la sottoscrizione, con l’Agenzia, di un contratto a tempo indeterminato.
Il divieto di clausole limitative
L’art. 16-quinquies termina ricordando che è nulla qualsiasi clausola che limiti, direttamente od indirettamente, la facoltà del lavoratore somministrato assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia di essere assunto dall’utilizzatore sia in costanza che al termine del periodo di missione.
Prime valutazioni sulla portata della norma
Alcune riflessioni, a mio avviso, si rendono necessarie.
La norma, appena emanata, risolve, almeno in parte, alcune questioni relative al gran numero di lavoratori in forza presso le Agenzie di somministrazione con contratto a tempo indeterminato per i quali erano sorti, nel recente passato, alcuni problemi.
Gli effetti per utilizzatori e Agenzie
In ogni caso, si tratta di una disposizione che dovrebbe invogliare gli utilizzatori a chiedere alle Agenzie di riferimento tali lavoratori per la possibilità di poterli utilizzare (e provare, anche in vista di una futura assunzione a tempo indeterminato) per più missioni anche non continuative che possono raggiungere i 3 anni (e non è poco) anche in considerazione del fatto che i periodi precedenti il 28 giugno 2026, qualora lavorati con un contratto a tempo indeterminato con l’Agenzia, “vengono azzerati” dal Legislatore.
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