L’INPS rivede, parzialmente, la propria posizione sui certificati di malattia
L'editoriale di Eufranio Massi
La lettura evolutiva del regolamento
Con la circolare n. 92/2026, a seguito di un parere favorevole del Ministero del Lavoro, l’INPS ha fornito una lettura evolutiva del regolamento, risalente al D.M. 16 maggio 1963, concernente le regole da seguire in caso di malattia del lavoratore. Tale lettura, ricorda la nota dell’Istituto, è finalizzata a garantire una tutela previdenziale effettiva ed equa.
Il mutato contesto e il rischio di penalizzazione
L’INPS tiene conto di come la realtà sia profondamente cambiata: i medici di base sono diminuiti a fronte di un incremento dei compiti amministrativi e di pura assistenza e, al contempo, si prende atto di come alcune giornate di attività siano, unicamente, riservate agli accessi ambulatoriali prenotati. Alla luce di tali novità ormai consolidate, il vecchio sistema correva il rischio di penalizzare i lavoratori subordinati che si ammalavano ma che, per una serie di situazioni a loro estranee, non vedevano riconosciuto il primo giorno di malattia (tranne rarissimi casi), atteso che la copertura scattava dalla data del rilascio della certificazione medica.
Il primo giorno di malattia e la carenza
Appare opportuno ricordare come l’individuazione del primo giorno di malattia assuma un significato anche per la individuazione della c.d. “carenza”, ossia dei primi tre giorni di malattia che sono a carico del datore di lavoro. A tal proposito viene, esplicitamente, richiamato nella circolare n. 92, l’art. 2, comma 3, del D.M. del 1963, laddove si afferma che l’indennità giornaliera è corrisposta a decorrere dal quarto giorno di malattia.
La precedente posizione sulla visita domiciliare
In passato, prendendo spunto anche da quanto affermato da alcuni contratti collettivi relativi ai dottori di medicina generale, che prevedevano la visita domiciliare entro le ore 12 del giorno successivo alla insorgenza della malattia, l’INPS, alfine di non penalizzare il dipendente, aveva stabilito il riconoscimento della malattia (solo a seguito di visita domiciliare), a fronte di una dichiarazione del medico con la quale si affermava che “il signor….. dichiara di essere ammalato dal….” Sulla possibilità di effettuare la visita anche entro le ore 12 del giorno successivo la circolare n. 92 richiama anche l’art. 43, comma 6, dell’Accordo collettivo nazionale del 15 gennaio 2026.
Il riconoscimento della tutela dal giorno antecedente
Ora, dal 4 settembre 2026, data di emanazione della circolare n. 92 l’Istituto riconosce la tutela previdenziale dal giorno antecedente anche a seguito di visita ambulatoriale, pur se la morbilità è iniziata il giorno prima. Tale nuova posizione non ha un “carattere universale”, atteso che resta esclusa se:
- Il giorno antecedente è una festività infrasettimanale;
- Il giorno antecedente è un sabato o una domenica.
La ragione di tale esclusione risiede nel fatto che il lavoratore ammalato può rivolgersi ai servizi di continuità assistenziale che svolgono i compiti della ex Guardia medica.
I limiti applicativi delle nuove disposizioni
È appena il caso di sottolineare che:
- L’agevolazione del riconoscimento della malattia dal giorno prima, viene meno se la data della certificazione retrocede per più di un giorno;
- Le nuove disposizioni amministrative dell’Istituto non riguardano, soltanto, l’inizio della malattia ma anche la prosecuzione della stessa ed i casi di ricadute.
Il calendario differito e il Libro Unico del Lavoro
Un caso particolare riguarda i datori di lavoro che, ai fini della redazione del Libro Unico del Lavoro (LUL), fanno riferimento al calendario differito. Per costoro, le novità introdotte andranno in vigore dal mese di ottobre, allorquando saranno focalizzate le presenze del mese di settembre.
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