Licenziamento per inidoneità alle mansioni del lavoratore
Su chi grava l’onere di provare che il licenziamento per inidoneità alle mansioni è legittimo?
Grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare l’impossibilità di utilizzare il dipendente in mansioni equivalenti o inferiori. Ciò può avvenire evidenziando l’inesistenza di altre posizioni disponibili e compatibili con le capacità professionali e con l’inabilità del lavoratore.
È sicuramente sconsigliabile motivare il licenziamento esclusivamente sulla base del giudizio espresso dal medico competente senza aver previamente atteso il successivo riesame da parte della Commissione sanitaria competente.
In definitiva, è necessaria una duplice verifica (medico competente e Commissione medica dell’ASL) prima di poter procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del dipendente.
Verifiche necessarie prima del licenziamento
Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’onere della prova grava sul datore di lavoro, che deve dimostrare la sussistenza della ragione posta alla base del recesso. Nel caso di inidoneità alla mansione, tale prova comprende anche la verifica dell’impossibilità di ricollocare il lavoratore in altre mansioni compatibili.
Il datore, in presenza di un giudizio di inidoneità alla mansione specifica, deve attuare le misure indicate dal medico competente e, ove possibile, adibire il lavoratore a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
Va inoltre considerato che il giudizio del medico competente rientra nella sorveglianza sanitaria disciplinata dall’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e può avere a oggetto l’idoneità, l’idoneità parziale con prescrizioni o limitazioni, l’inidoneità temporanea o l’inidoneità permanente.
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