Licenziamento disciplinare: quali tutele si applicano in caso di errore?

Roberto Camera risponde alle domande degli utenti

Licenziamento disciplinare: quali tutele si applicano in caso di errore?

Nel caso in cui l’azienda abbia sbagliato la procedura del licenziamento disciplinare, quale tutela si applica al lavoratore in tutele crescenti?

Il licenziamento disciplinare è uno degli atti più delicati nella gestione del rapporto di lavoro. Una sua esecuzione errata può esporre l’azienda a conseguenze economiche e giuridiche significative. La normativa sulle tutele crescenti, introdotta dal D.Lgs. n. 23/2015, ha ridefinito il quadro delle conseguenze in caso di illegittimità del recesso, differenziando le ipotesi a seconda del vizio riscontrato.

Errore procedurale nel licenziamento disciplinare: la tutela applicabile

Nel caso in cui l’azienda abbia sbagliato la procedura disciplinare, ad esempio non rispettando le previsioni dell’articolo 7 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), il giudice può dichiarare illegittimo il licenziamento.

In queste ipotesi, trova applicazione l’articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2015 (Vizi formali e procedurali). La norma prevede:

  • la risoluzione definitiva del rapporto di lavoro;
  • il riconoscimento al lavoratore di una indennità risarcitoria onnicomprensiva, compresa tra 2 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del TFR.

Caratteristiche dell’indennità risarcitoria

L’indennità riconosciuta al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo per vizi procedurali ha alcune peculiarità:

  • non è soggetta a contribuzione previdenziale;
  • è calcolata in base all’anzianità di servizio del lavoratore;
  • il giudice tiene conto anche di altri elementi, come:
    • il numero di dipendenti occupati;
    • le dimensioni dell’attività economica;
    • il comportamento e le condizioni delle parti.

In questo modo, l’importo viene commisurato non solo al tempo di lavoro, ma anche al contesto aziendale e alla gravità complessiva della vicenda.

Quando si applicano le tutele maggiori

L’articolo 4 del D.Lgs. 23/2015 opera salvo che il giudice accerti condizioni più gravi. Se viene riscontrata una carenza nella motivazione del licenziamento o altri vizi sostanziali, possono applicarsi le tutele previste dagli articoli 2 e 3 del medesimo decreto, che riconoscono un livello di protezione superiore per il lavoratore (come la reintegrazione in casi specifici o indennità più elevate).

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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