Le integrazioni salariali per eccessivo calore

L'editoriale di Eufranio Massi

Le integrazioni salariali per eccessivo calore

Quadro normativo e finalità dell’intervento

Con l’art. 10 bis del D.L. n. 92/2015 convertito, con modificazioni nella legge n. 113, pubblicata in G.U. il 5 agosto 2025, Il Governo ha inteso rispondere alle esigenze di intervento nei posti di lavoro determinate dalla necessità di fornire tutele per emergenze climatiche, come postulato da tutte le parti sociali e come richiesto anche dagli Amministratori Pubblici Regionali che, con diverse ordinanze emanate, durante il mese di luglio, hanno vietato l’esecuzione di prestazioni lavorative, in determinati settori, nelle ore più calde della giornata.

Settore industria

Inquadramento INPS e prassi operative

Nell’esame del provvedimento terrò presente anche ciò che l’INPS, con il messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025, anticipando la circolare n. 121 del 13 agosto u.s., ha affermato sotto l’aspetto operativo, sulla base delle disposizioni legali antecedenti l’entrata in vigore dell’art. 10-bis, introdotto ed approvato in sede di conversione.

Campo temporale e fattispecie climatiche

L’”incipit” della nuova norma (comma 1) parla di eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore che comportino riduzioni o sospensioni dell’attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2025.

Il Legislatore sembra affermare che tale disposizione riguarda, “in primis” l’eccezionale calura dei mesi estivi, ma potrà servire anche nella malaugurata ipotesi che nel prossimo autunno si verifichino altre eccezionali situazioni climatiche che nulla hanno a che fare con il caldo e che, purtroppo, si sono già verificate, con danni devastanti, in ampie zone del nostro Paese. Gli articoli 12 (durata massima della CIGO ordinaria) e 13 (pagamento del contributo addizionale) del D.L.vo n. 148/2015 non trovano applicazione per gli eventi oggettivamente non evitabili e per le istanze presentate anche dalle imprese elencate nel comma 1 dell’art. 10 alle lettere m), n) e o)Tutte le aziende sono esonerate dal pagamento del contributo addizionale previsto dall’art. 5.

Imprese interessate

Il riferimento alle imprese elencate alle lettere del comma 1 dell’art. 10 riguarda:

  • Le imprese industriali ed artigiane dell’edilizia ed affini;
  • Le imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  • Le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Finanziamento e monitoraggio

La misura è finanziata per l’anno in corso con 10,5 milioni di euro e, come al solito, viene affidato all’INPS un compito di monitoraggio circa l’andamento, con l’onere di sospendere l’accettazione delle istanze nel caso in cui, anche in via prospettica, dovesse risultare evidente il superamento della somma stanziata.

Messaggio INPS n. 2130/2025 e circolare n. 121/2025

Quanto affermato dalla norma va letto anche alla luce del messaggio INPS n. 2130/2025 che ha anticipato alcune indicazioni della circolare esplicativa n. 121/2025, nella parte relativa all’art. 10-bis: il messaggio ha il pregio di prevedere alcune causali di cassa non richiamate esplicitamente dal testo di legge ma che trovano la loro copertura nel D.L.vo n. 148/2015 e nelle indicazioni amministrative espresse dall’Istituto sin dalla circolare n. 139/2016.

Ammortizzatori sociali e ambiti coinvolti

Il messaggio dell’Istituto offre un quadro riepilogativo delle disposizioni vigenti in materia di ammortizzatori sociali correlati alle questioni climatiche, che riguardano sia l’integrazione salariale ordinaria, che quella agricola, che quella coperta dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali.

Causale: ordine di pubblica autorità

La casistica prevede, ad esempio, l’interruzione dell’attività lavorativa a seguito dei provvedimenti regionali che hanno “bloccato” le prestazioni in determinati orari della giornata. Ebbene, le aziende, invocando il comma 2 dell’art. 8 del D.M. 95442/2016 (è  questa “la Bibbia” che disciplina l’erogazione del trattamento di integrazione salariale ordinaria) possono chiedere l’intervento dell’INPS richiamando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori”, riportando nella usuale relazione tecnica gli estremi dell’atto che vieta le attività lavorative: ovviamente, va tenuto conto, nel concreto, delle limitazioni ivi previste.

Causale: temperature elevate e temperatura percepita

Negli ambiti territoriali nei quali non sono intervenute le ordinanze si può sempre effettuare una richiesta invocando le condizioni meteorologiche determinate dalle temperature elevate. L’Istituto riconosce il trattamento se la temperatura è superiore ai 35 gradi, ma, spesso, occorre considerare quella “percepita”, per cui il trattamento integrativo può essere concesso anche se i gradi sono inferiori. In tal caso, nella relazione tecnica di accompagnamento, il datore di lavoro sarà tenuto a spiegare le condizioni che portano ad un accrescimento della calura percepita, anche per prestazioni all’interno, come il tasso di umidità, i macchinari che generano calore e gli indumenti da lavoro.

Regime EONE: deroghe e termini

In tutti questi casi si tratta di eventi oggettivamente non evitabili (Eone) ove vigono disposizioni particolari che derogano a quelle generali che, comunque, vanno sempre tenute presenti, come nel caso del pagamento diretto, e che possono così riassumersi:

  • Non è richiesto, per i lavoratori interessati, il minimo di anzianità nella unità produttiva pari ad almeno 30 giorni, come stabilito dal comma 2 dell’art. 1 del D.L.vo n. 148/2015;
  • Il contributo addizionale previsto dall’art. 5 del D.L.vo n. 148/2015 non è dovuto: cosa chiarita anche dal comma 1 dell’art. 10-bis che ha richiamato l’art. 13, comma 3, del predetto Decreto Legislativo;
  • Le istanze per maltempo o per le condizioni meteo possono essere inviate, telematicamente, all’INPS entro la fine del mese successivo a quello nel quale si è verificato l’evento o anche una pluralità di eventi;
  • L’informativa e la consultazione sindacale possono essere effettuate (art. 14, comma 4, del D.L.vo n. 148/2015) anche dopo l’inizio della sospensione o della riduzione delle prestazioni lavorative. L’esame congiunto può avvenire anche “da remoto”; è, in ogni caso, indispensabile tenere la documentazione attestante l’invio della informativa alle rappresentanze sindacali interne (se presenti) nonché alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
  • Le istanze di integrazione salariale possono avere, da parte dell’Istituto, un riscontro positivo anche nel caso in cui i datori di lavoro le abbiano trasmesse, sospendendo le attività, su segnalazione dei rispettivi responsabili della sicurezza aziendale, allorquando l’eccessiva calura abbia fatto rilevare l’esistenza di rischi in capo ai lavoratori;
  • Per le aziende che operano nell’industria e nell’artigianato edile, nell’industria e nell’artigianato del settore lapideo, l’informativa e la consultazione sindacale va trasmessa, obbligatoriamente, unicamente per le istanze di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività per più di tredici settimane consecutive (art. 14, comma 5, del D.L.vo n. 148/2015);
  • Per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria ex art. 1, comma 775 e ss., della legge n. 296/2006, sussiste l’obbligo della contribuzione anche durante il periodo di integrazione salariale   per eccessivo calore, relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa conseguente alla riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, come ricorda la circolare n. 121/2025;
  • Nel caso in cui i datori di lavoro intendano avvalersi del c.d. pagamento diretto”, saranno tenuti alla trasmissione dei dati necessari relativi ai lavoratori, facendo attenzione al termine decadenziale previsto dall’art. 7, comma 5-bis, del D.L.vo n. 148/2015 Ricordo che i dati vanno inviati, entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Un eventuale comportamento omissivo del datore di lavoro comporta l’accollo allo stesso sia delle prestazioni integrative che degli oneri ad esse connessi.

Settore agricolo

Estensione al settore agricolo e novità 2025

Con il comma 2 dell’art. 10-bis il Legislatore si occupa del settore agricolo e (grossa novità rispetto allo scorso anno) anche i lavoratori agricoli a tempo determinato sono “coperti” dagli interventi salariali.

Le finalità ed il periodo da prendere in considerazione sono gli stessi: viene richiamato l’art. 8 della legge n. 457/1972 che riconosce l’intervento integrativo per le intemperie stagionali. Quest’anno, a differenza di ciò che accadde nel 2024, il trattamento è riconosciuto oltre che agli operai agricoli a tempo indeterminato anche a quelli a tempo determinato, pur nella ipotesi in cui la riduzione dell’attività lavorativa sia avvenuta per la metà dell’orario giornaliero.

Giornate integrate: effetti e conteggi

Le giornate integrate:

  • Non sono conteggiate nel limite delle 90 giornate annue che rappresenta il tetto massimo previsto per la CISOA;
  • Sono equiparate alle giornate lavorate ai fini del raggiungimento del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola;
  • Sono conteggiate ai fini del raggiungimento delle 181 giornate lavorative che rappresentano il requisito essenziale per la definizione di operaio a tempo indeterminato;
  • Sono erogate direttamente dall’INPS, come ricorda la circolare n. 121/2025;
  • Qualora siano riconosciute per riduzione di orario e non per sospensione, si verificherà una contribuzione mista: ordinaria per la parte della giornata in cui è stata prestata attività lavorativa, figurativa per la residua parte coperta dalla CISOA.

Deroga procedurale e obiettivo

Il comma 2 introduce una deroga, per tale trattamento, all’art. 14 della legge n. 457/1972, nel senso che lo stesso viene concesso, come nel 2024, dal Dirigente della sede dell’Istituto territorialmente competente e non dalla commissione provinciale che è presieduta dal Dirigente dell’Ispettorato territoriale del Lavoro e che vede, tra i componenti, sia il rappresentante dell’INPS che quelli nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative in ambito provinciale. Tale modifica, secondo le intenzioni del Legislatore, ha l’obiettivo di accelerare il riconoscimento delle indennità.

Presentazione delle istanze: causali

Per il periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2025 le istanze debbono essere presentate con le specifiche motivazioni:

  • “CISOA eventi atmosferici a riduzione”
  • “CISOA eventi atmosferici a sospensione ex D.L. n. 92/2025”.

Unicità dell’istanza e tempi

L’istanza può essere unica comprendendo sia gli operai agricoli a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato: ovviamente, se le causali sono diverse (riduzione di orario o sospensione dell’attività), sarà necessario presentare due distinte istanze.

Termini di presentazione e finestra transitoria

Il termine di presentazione è quello previsto dalla legge n. 457/1972: quindici giorni dall’inizio della sospensione o dalla riduzione di orario (in tal caso almeno per la metà dell’orario giornaliero). La circolare n. 121/2025, in considerazione del fatto che i chiarimenti operativi contenuti in essa sono stati pubblicati il 13 agosto u.s., ha affermato che per gli eventi verificatisi tra il 1° luglio e la data di pubblicazione della circolare dell’Istituto, le domande possono essere inviate entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione della nota INPS.

Coperture finanziarie

Il comma 3 si occupa delle risorse economiche per gli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2, prevedendo, per l’anno in corso, un costo complessivo di 33 milioni di euro che verranno tratti dal Fondo sociale per l’occupazione e la formazione previsto dall’art. 18, comma 1, lettera a) del D.L. n. 185/2008.

Protocolli delle parti sociali

Con il successivo comma 4, il Ministero del Lavoro dichiara di essere pienamente favorevole ai Protocolli delle parti sociali finalizzate a trovare soluzioni concordate sui rischi derivanti dalle emergenze climatiche nei luoghi di lavoro.

Invarianza finanziaria per la PA

L’articolato si conclude con una disposizione che, da tempo, è una costante allorquando le Pubbliche Amministrazioni si trovano di fronte a nuovi compiti: tutto deve essere a “costo zero” per le finanze pubbliche.

Autore

Eufranio Massi
Eufranio Massi 393 posts

E' stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.

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