Lavoro notturno lavoratrici: divieti e limiti per maternità
Roberto Camera risponde alle domande degli utenti
In quali casi la lavoratrice non può lavorare di notte?
La disciplina del lavoro notturno, contenuta nell’art. 11 del decreto legislativo n. 66/2003, prevede specifiche limitazioni e divieti a tutela della lavoratrice, con particolare riferimento alle condizioni di maternità e genitorialità.
La norma individua una serie di situazioni in cui il lavoro notturno è vietato in modo assoluto oppure subordinato al consenso della lavoratrice, bilanciando le esigenze organizzative del datore di lavoro con la tutela della salute e della funzione genitoriale.
Inquadramento della misura
Queste le casistiche previste dall’art. 11, del decreto legislativo n. 66/2003.
Lavoro notturno (dalle ore 24 alle ore 6):
- Dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino ad un anno di età del figlio: divieto assoluto per le lavoratrici di effettuare lavoro notturno;
- Da 1 a 3 anni di età del figlio: lavoro notturno solo con il consenso della lavoratrice madre o del lavoratore padre;
- Fino ai 12 anni di età del figlio: lavoro notturno solo con il consenso della lavoratrice madre o del lavoratore padre, qualora sia l’unico genitore affidatario;
- Fino ai 12 anni di età del figlio: lavoro notturno solo con il consenso della lavoratrice madre adottiva o affidataria o del lavoratore padre adottivo o affidatario, nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia;
- Senza limiti di età del figlio, qualora disabile: lavoro notturno solo con il consenso della lavoratrice madre o del lavoratore padre.
Condizioni e limiti di accesso
La norma distingue chiaramente tra ipotesi di divieto assoluto e situazioni in cui il lavoro notturno è consentito solo previo consenso del lavoratore interessato.
Il divieto opera automaticamente durante la gravidanza e fino al primo anno di vita del figlio, configurandosi come misura inderogabile posta a tutela della salute della lavoratrice e del minore.
Negli altri casi, la prestazione notturna è subordinata alla volontà del lavoratore, con una particolare attenzione alle situazioni familiari che comportano una maggiore esigenza di tutela, come l’affidamento esclusivo o la presenza di figli con disabilità.
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