Lavoro autonomo occasionale: tassazione, ritenuta e contributi

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Lavoro autonomo occasionale: tassazione, ritenuta e contributi

Come vengono considerati i redditi ricevuti per rapporto di lavoro autonomo occasionale?

I redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale (art. 2222 codice civile) sono considerati redditi diversi, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. l), del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR). Al reddito è assoggettato, a cura del committente, la ritenuta fiscale del 20% del 30% se trattasi di soggetto non residente in Italia.

La qualificazione fiscale del compenso corrisposto per prestazioni di lavoro autonomo occasionale assume rilievo sia sotto il profilo dell’imposizione diretta sia sotto il profilo degli adempimenti a carico del committente. È necessario distinguere tale fattispecie dal lavoro autonomo abituale, che genera redditi di lavoro autonomo in senso proprio e richiede apertura di partita IVA.

Ciò che prevede la normativa

L’articolo 2222 del codice civile disciplina il contratto d’opera, configurando la prestazione resa senza vincolo di subordinazione e con organizzazione dei mezzi prevalentemente a carico del prestatore.

Ai fini fiscali, l’articolo 67, comma 1, lettera l), del D.P.R. n. 917/1986 qualifica i compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente come redditi diversi.

In applicazione dell’articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973, il committente, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto ad operare una ritenuta a titolo di acconto pari al 20% sul compenso lordo corrisposto. Qualora il percettore sia soggetto non residente, la ritenuta è applicata nella misura del 30% a titolo d’imposta, salvo l’applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Il reddito imponibile è determinato come differenza tra compensi percepiti e spese specificamente inerenti, se documentate, ai sensi dell’articolo 71 del TUIR.

Profili previdenziali e chiarimenti interpretativi

Sotto il profilo contributivo, l’articolo 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003, prevede l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS qualora i compensi annui derivanti da prestazioni occasionali superino la soglia di 5.000 euro. I contributi sono dovuti esclusivamente sulla parte eccedente tale limite.

L’INPS, con proprie circolari applicative, ha precisato che il superamento della soglia deve essere verificato con riferimento all’anno solare e al complesso dei compensi percepiti dal prestatore.

È opportuno evidenziare che la natura occasionale della prestazione deve risultare in concreto. In presenza di continuità, abitualità o coordinamento stabile con il committente, l’attività può essere riqualificata come lavoro autonomo abituale o, nei casi più gravi, come rapporto di lavoro subordinato, con conseguenti effetti fiscali, previdenziali e sanzionatori.

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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