Lavoro autonomo occasionale: cosa può fare chi è iscritto a un albo?
Roberto Camera risponde alle domande degli utenti
Un soggetto iscritto ad un albo professionale può svolgere un lavoro autonomo occasionale?
La domanda è tutt’altro che rara e coinvolge liberi professionisti, aziende e consulenti del lavoro che si trovano a dover gestire incarichi saltuari in modo corretto, senza incorrere in errori fiscali o contributivi.
La risposta è sì, ma con dei limiti molto precisi. Vediamo quali.
Quando è ammesso il lavoro occasionale per un iscritto a un albo?
Un soggetto iscritto a un albo professionale (come avvocati, architetti, commercialisti, ingegneri, ecc.) può svolgere prestazioni di lavoro autonomo occasionale solo se l’attività richiesta non rientra tra quelle tipiche della sua professione ordinistica.
In altre parole:
Se il lavoro richiesto non coincide con le competenze tutelate e regolamentate dall’albo, allora può essere considerato occasionale, e dunque non soggetto agli obblighi ordinistici.
Quando invece non è possibile?
Se invece la prestazione richiesta rientra nell’ambito della professione regolamentata dall’albo di appartenenza, anche se svolta in modo temporaneo o sporadico, viene considerata a tutti gli effetti esercizio della professione.
In questi casi, non si può parlare di lavoro autonomo occasionale. È quindi necessario:
- operare con partita IVA;
- emettere fattura professionale;
- adempiere agli obblighi fiscali e previdenziali specifici (es. versamenti alla cassa professionale di riferimento).
Perché è importante distinguere?
La distinzione è fondamentale sia per il professionista che per il committente. Un utilizzo improprio del lavoro autonomo occasionale da parte di un iscritto all’albo può comportare:
- contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate;
- sanzioni in materia di obblighi previdenziali;
- problemi in sede di controllo ispettivo, specie se la prestazione ha natura continuativa o tipica della professione.
In sintesi
Un iscritto a un albo può prestare servizi occasionali solo se non si tratta di attività riconducibili alla sua professione ordinistica. In caso contrario, la prestazione deve essere gestita nel rispetto delle regole fiscali e previdenziali previste per l’esercizio abituale della professione.
Quando si ha un dubbio, la regola d’oro è: meglio inquadrarla come attività professionale vera e propria, piuttosto che rischiare sanzioni per un errato uso dell’occasionalità.
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