La locazione agevolata per i neoassunti: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
L'editoriale di Eufranio Massi
Con la circolare n. 4 del 16 maggio 2025 (punto 2.7), l’Agenzia delle Entrate ha fornito le proprie indicazioni operative riguardanti il contributo del datore di lavoro nei confronti del neoassunto che ha cambiato residenza dopo aver stipulato un contratto a tempo indeterminato a partire da gennaio 2025. La norma commentata, inserita all’interno della legge n. 207/2024, rappresenta uno strumento per favorire forme di occupazione stabile che comportano l’abbandono della propria residenza con il cambio che porta il lavoratore a vivere in un’altra città.
Importo e durata del beneficio
Il contratto di locazione nel comune ove insiste la sede di lavoro deve essere registrato. Su questo punto, l’Agenzia delle Entrate richiede che la residenza debba essere trasferita entro il termine necessario per il conguaglio fiscale.
Il beneficio consiste in una somma che va, parzialmente, a compensare le spese di affitto e quelle di manutenzione dell’appartamento e delle utenze comuni nel condominio (ad esempio, spurgo dei pozzi, ascensori, ecc.). Il contributo è biennale (5.000 euro l’anno) dalla data di assunzione ma, per poter usufruire della contribuzione datoriale, occorre la presenza di tre requisiti indispensabili:
- Il reddito da lavoro dipendente dell’interessato relativo all’anno 2024, non deve aver superato i 35.000 euro, intesi come soggetti a tassazione ordinaria: nel computo rientrano anche gli eventuali redditi da pensione e quanto percepito entro il 12 gennaio de periodo di imposta successivo secondo il principio di cassa allargato;
- Il trasferimento della precedente residenza a quella nuova deve comportare una distanza di almeno 100 chilometri: in ordine a tale requisito l’Agenzia delle Entrate afferma che la distanza è quella risultante dalla tratta ferroviaria o da quella stradale;
- Il contratto di locazione nel comune ove insiste la sede di lavoro deve essere registrato. Su questo punto, l’Agenzia delle Entrate richiede che la residenza debba essere trasferita entro il termine necessario per il conguaglio fiscale.
Aspetti fiscali e previdenziali
Le somme erogate o rimborsate, in quanto rilevanti ai fini contributivi, concorrono al calcolo dell’ISEE del nucleo familiare del lavoratore dipendente e sono considerate anche ai fini dell’accesso alle prestazioni di previdenza e assistenza sociale.
Modalità di erogazione e limiti annuali
Come detto poc’anzi, il beneficio è di 24 mesi e decorre dalla data di assunzione (ad esempio, dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2027): la franchigia di 5.000 euro l’anno deve essere calcolata per ciascuna delle due annualità (ad esempio, 5.000 da luglio 2025 a giugno 2026 e da luglio 2026 a giugno 2027). Un eventuale rimborso del datore superiore alla quota annuale concorre, per la parte eccedente, alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Obblighi documentali per il datore di lavoro
Esaminiamo, ora, ciò che deve fare il datore di lavoro. Innanzitutto la franchigia di esenzione, per essere recuperata, postula che il beneficio sia erogato completamente nei dodici mesi di riferimento, essendo impossibile, afferma la nota dell’Agenzia delle Entrate, utilizzare un importo superiore ai 5.000 euro.
È inoltre onere del datore di lavoro conservare una serie di documenti da mostrare in caso di controlli da parte degli organi a ciò deputati:
- Copia del contratto di locazione registrato;
- Documentazione attestante le spese sostenute, anche quelle di natura condominiale;
- Dichiarazione del lavoratore ex D.P.R. n. 445/2000 con la quale comunica quale era la propria residenza anagrafica nei sei mesi antecedenti l’assunzione.
Cumulabilità con altre misure fiscali
Tale misura è cumulabile con quelle previste per il triennio 2025 – 2027, che prevede la soglia maggiorata di esenzione fiscale fino a 1.000 euro se il lavoratore non ha alcun figlio e fino a 2.000 euro se, invece, ne ha. Infatti, tra le voci previste vi sono anche le spese di locazione per l’abitazione principale, sicché, cumulando i due benefici, il lavoratore può arrivare nel biennio a fruire fino a 12.000 o 14.000 euro se ha figli.
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